La questione
La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, alla quale si era rivolta un’insegnante del settore statale per ottenere il rimborso - negatole dall’Agenzia delle Entrate sulla base della disposizione censurata - delle maggiori imposte pagate sull’importo riscattato dal Fondo pensione Espero. La signora era stata iscritta al Fondo di previdenza dal 16 dicembre 2009 al 30 giugno 2014 e, una volta, esercitato il riscatto volontario, il Fondo aveva tassato le stesse con una ritenuta alla fonte secondo il regime della tassazione ordinaria. L'articolo 23, co. 6 del Dlgs 252/2005 attuativo della Legge Delega numero 243/04, infatti, aveva mantenuto con riferimento esclusivamente ai lavoratori del settore pubblico, la precedente disciplina normativa (vigente sino al 31 dicembre 2006) che prevedeva l’assimilazione del reddito derivante dal riscatto della posizione individuale a quello del lavoro dipendente. Ciò nelle more di un'armonizzazione dei due regimi che si è realizzata solo dopo ben 11 anni con la recente legge di bilancio per il 2018 (L.N. 205/2017).
Per i lavoratori del settore privato sin dal 2007, come noto, è stato introdotto un regime fiscale più agevole consistente in una tassazione sostitutiva del 15% diminuita dello 0,3% per ogni anno di adesione alla forma di previdenza complementare superiore al 15° (sino ad una riduzione massima del 6%). Tale tassazione opera in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e non concorre, pertanto, a determinarne il reddito complessivo del percipiente. Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), l'imposta sostitutiva è del 23%.
La decisione
Nelle motivazioni la Corte osserva, prima di tutto, come il meccanismo di finanziamento della previdenza complementare, sia nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici sia pienamente omogeneo e come, a seguito dell'esercizio parziale della delega contenuta nella Legge 243/04 (avvenuto solo riguardo al settore privato) siano stati penalizzati irragionevolmente i lavoratori del settore pubblico. In particolare la Corte spiega che questa disparità di trattamento non può essere sorretta, come invece propendevano le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, dal richiamo alla stabilità del rapporto di lavoro pubblico e al maggiore importo dei trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dai dipendenti pubblici, né dal fatto che l’accantonamento del Tfr dei dipendenti pubblici è virtuale, in costanza di rapporto di lavoro.
La posizione, inoltre, non traeva beneficio dalla normativa successiva, introdotta dal 1° gennaio 2018 con la legge 205/2017, in quanto priva di effetti retroattivi e, quindi, non applicabile con riferimento ai rapporti di previdenza complementari terminati entro il 31 dicembre 2017. Peraltro, anche con riguardo al settore pubblico, la Corte ravvisa il medesimo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.
Di conseguenza la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d-ter), del Tuir, anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. In definitiva anche sul reddito derivante dal riscatto di una posizione individuale di un lavoratore pubblico si dovrà applicare la più favorevole imposta sostitutiva introdotta dal 2007 anziché l’aliquota determinata sommando l’importo stesso al reddito complessivo dell’anno.