Il 5 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per l’immissione nel sistema previdenziale nazionale del PEPP, provvedimento poi trasmesso alle Camere per il consueto iter legislativo. L’obiettivo dell’intervento normativo in via di definizione è quello di creare le condizioni per consentire un ordinato «inserimento» dello strumento nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale.
La soluzione porta con sé diversi vantaggi, tra cui la portabilità tra tutti i Paesi dell’UE, la libertà di trasferimento da un intermediario a un altro, la presenza di regole semplici e predefinite per i piani di investimento; la vasta gamma di fornitori a cui rivolgersi. L’organizzazione e le modalità di funzionamento saranno simili a quelle delle altre forme di previdenza complementare.
Le caratteristiche del PEPP
Il prodotto in questione è uno strumento di previdenza complementare individuale volontaria, aggiuntivo alle forme pensionistiche ad adesione individuale (i cosiddetti PIP, prodotti individuali pensionistici). Si inserisce tra i prodotti del cosiddetto terzo pilastro (previdenza integrativa attuata tramite forme di risparmio individuale) offrendo un’opzione «paneuropea» di pensione.
Molti gli aspetti positivi del PEPP, tra i quali:
- una scelta più ampia su come impiegare i propri risparmi: i consumatori avranno la possibilità di scegliere tra varie opzioni con diversi profili di rischi/rendimento tra cui il «basic Pepp», obbligatorio se il ventaglio di offerte prevede più linee d'investimento (il «basic Pepp» è un prodotto sicuro che consente di recuperare il capitale investito).;
- una vasta platea di operatori: compagnie assicurative, banche, fondi pensione professionali, alcune società d’investimento e gestori patrimoniali;
- la portabilità tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, con la possibilità di continuare a contribuire al PEPP già concluso in caso di trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione. Un vantaggio soprattutto per i giovani e i lavoratori mobili (i cosiddetti nomadi digitali).
In Italia sarà la COVIP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, l’organo competente per la ricezione delle domande di registrazione dei PEPP da parte dei fornitori e, insieme all’IVASS per le attività di monitoraggio.
La contribuzione
Trattandosi di soluzione integrativa i contributi sono versati su base volontaria, dagli stessi risparmiatori, dai loro datori di lavoro o dai committenti e sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico. Il risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dei PEPP è soggetto all’imposta sostitutiva del 20%, così come per le altre forme di prevenzione complementare. Tuttavia non sarà possibile destinare al PEPP il trattamento di fine rapporto (TFR).
Il versamento dei contributi può proseguire anche una volta raggiunta l’età pensionabile prevista nella gestione obbligatoria di appartenenza purché alla data di pensionamento risulti una contribuzione al sottoconto italiano del PEPP di almeno un anno.
L’erogazione della prestazione
Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate in diversi modi, anche in combinazione fra loro, ovvero:
- sottoforma di rendita;
- con capitale erogato in un’unica soluzione;
- tramite prelievo.
Possibilità di anticipazione
Ai consumatori è data anche la possibilità di richiedere un anticipo della prestazione maturata in alcuni casi e in presenza di determinate condizioni, ovvero:
- per spese sanitarie impreviste e straordinarie, richiedibile in ogni momento con un importo massimo del 75 per cento;
- per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, richiedibile dopo almeno otto anni di maturazione, per un importo non superiore al 75%;
- per ulteriori esigenze, dopo almeno otto anni dalle richieste sopraelencate, per un importo non superiore al 30 per cento.
Peraltro, ai contribuenti che raggiungono entro cinque anni l’età per la pensione di vecchiaia prevista dal loro regime obbligatorio di appartenenza, viene erogata la prestazione, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata fino al raggiungimento di tale età. Un sistema del tutto assimilabile a quello della RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata). Il requisito essenziale è che abbiano maturato alla data di accesso alla rendita almeno 20 anni di contributi nella gestione di appartenenza.