Giornalisti, Da luglio gli obblighi contributivi vanno assolti presso il Fpld

Lunedì, 18 Luglio 2022
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza dopo l'assorbimento della gestione sostitutiva. Dalla competenza «luglio 2022» i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente vanno dichiarati all'Inps e non più all'Inpgi.

Aggiornati dal 1° luglio 2022 gli obblighi contributivi per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. A spiegarlo è l’Inps nella Circolare n. 82/2022 in cui riepiloga le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro a seguito dell’assorbimento nell’Inps della gestione sostitutiva dell’Inpgi. Per la disoccupazione e la Cigs, invece, c’è un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2023 in base al quale restano valide le regole (e le tutele) previgenti.

Inpgi all’Inps

Per effetto della legge n. 234/2021 dal 1° luglio 2022 sono trasferite all'Inps tutte le funzioni garantite fino al 30 giugno 2022 dall'Inpgi. Dalla stessa data, inoltre, sono trasferiti anche i titolari di pensioni dirette e ai superstiti. Le prestazioni trasferite sono: pensioni d'invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti; indennità in caso di tubercolosi; indennità di disoccupazione; assegni per il nucleo familiare; ogni altro trattamento previsto da legge; trattamento in caso di infortunio.

Nuovi obblighi

Il trasferimento implica anche l’aggiornamento degli obblighi contributivi che i datori di lavoro che impiegano personale con rapporto di lavoro «subordinato di natura giornalistica», a partire dal periodo di competenza «luglio 2022», dovranno assolvere nella stessa misura e con le medesime modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld.

Rapporti di lavoro

Le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro «subordinato di natura «giornalistica» sopra richiamate, si intendono:

  • giornalisti professionisti (legge 20/12/1951 n. 1564), a decorrere dal 1/01/1952;
  • praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1/03/1987;
  • giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 27), a decorrere dal 1/03/1987; 
  • giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1/01/2001.

In conformità all’orientamento vigente – ai fini dell’individuazione dell’assicurazione - si prescinde dalla natura giuridica del datore di lavoro. Pertanto anche le amministrazioni pubbliche e le imprese esercenti pubblici spettacoli ovvero ad imprese radiofoniche e televisive sono tenute ad assolvere gli obblighi contributivi presso il Fpld (e non presso le ex-gestioni pubbliche o il fondo dello spettacolo) in presenza di uno dei predetti rapporti di lavoro.

Aliquote

A partire dal periodo di «competenza «luglio 2022» i datori di lavoro saranno chiamati a versare un’aliquota per il finanziamento dell’IVS pari al 33% della retribuzione imponibile: 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore e sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile la trattenuta aggiuntiva (a carico del lavoratore) dell’1% della retribuzione prevista dall’articolo 3-ter del dl n. 384/1992.

Scatta, inoltre, un’aliquota del 2,44% per il finanziamento dell’indennità di malattia (non prevista nel regime Inpgi); l’indennità di maternità (sino ad oggi pagata dall’Inps senza alcun costo a carico del datore di lavoro); gli assegni familiari (l’aliquota che sale dallo 0,05% allo 0,68%) e il Fondo di Garanzia per il Tfr (0,20% dell’imponibile contributivo).

Massimale

Nei confronti degli assicurati alla cui data del 1° luglio 2022 l’ultimo contributo risulti accreditato nella gestione sostitutiva Inpgi si applica la regola secondo la quale il massimale della legge n. 335/1995 scatta dal 1° gennaio 2017 (in luogo del 1° gennaio 1996) per i soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 2016 (non solo nel regime Inpgi ma in qualsiasi ordinamento pensionistico obbligatorio). Se, invece, l’ultimo contributo al 1° luglio 2022 è versato in una gestione diversa dall’Inpgi il massimale opera secondo le regole ordinarie.  

Disoccupazione

E’ previsto un periodo transitorio in base al quale la tutela contro la disoccupazione sino al 31 dicembre 2023 viene riconosciuta in base alle regole (più favorevoli) vigenti nel regime Inpgi.

Di conseguenza sino al 31 dicembre 2023 anche gli obblighi contributivi sono mantenuti nelle medesime misure applicate sino al 30 giugno 2022. E cioè un contributo dell’1,61% della retribuzione imponibile dei lavoratori assunti a tempo indeterminato più l’addizionale dell’1,4% per i lavoratori a tempo determinato. Per i lavoratori assunti da pubbliche Amministrazioni a cui, come noto, la prestazione spetta per i soli lavoratori a tempo determinato, la contribuzione è pari all’1,61% della retribuzione imponibile. Non si applica il massimale contributivo.

Dal 1° gennaio 2024 si passa alla disciplina comune che, sostanzialmente, differisce per la presenza di  contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato e per il cd. «ticket di licenziamento». Da questa data, pertanto, ai giornalisti disoccupati spetterà la Naspi.

CIGS

Discorso analogo per il trattamento di CIGS previsto per le imprese del settore dall’articolo 25-bis del dlgs n. 148/2015. Sino al 31 dicembre 2023 è confermata la disciplina vigente al 30 giugno 2022 con obbligo, pertanto, di un contributo pari all’1,5% dell’imponibile a carico del datore e dello 0,10% a carico del dipendente oltre, eventualmente, al contributo addizionale. La CIGS nel settore editoriale spetta a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro per le causali di riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.  

Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota è fissata nelle stesse misure delle imprese ordinarie: 0,90% di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore oltre, eventualmente, al contributo addizionale. Si prescinde sempre dal requisito dimensionale.

CIGO

Non ci sono grandi novità: se trattasi di datori di lavoro del settore industriale le aliquote di finanziamento restano quelle note di cui all’articolo 13 del dlgs n. 148/2015; altrimenti gli obblighi vanno assolti presso i fondi di solidarietà settoriali o presso il FIS (dal 1° gennaio 2022 l’obbligo scatta anche in presenza di un solo lavoratore dipendente). Anche in questi casi si versa, eventualmente, il contributo addizionale.

Uniemens

Dal periodo di competenza «luglio 2022», le aziende devono presentare le dichiarazioni contributive dei dipendenti giornalisti mediante i flussi «UniEmens» analogamente a quanto previsto per le aziende con dipendenti.

Documenti: Circolare Inps 82/2022

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