Imu 2015, sì alla detrazione sui terreni concessi in comodato

Bernardo Diaz Lunedì, 01 Giugno 2015

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D. L. n. 4 del 2015. Kamsin Nel documento le Finanze provvedono a chiarire alcuni punti relativi all'applicazione della detrazione da 200 euro, della dichiarazione Imu e sui versamenti e rimborsi del tributo. 

In particolare le Finanze ricordano che la detrazione di 200 euro si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 20 04, iscritti anch’essi nella previdenza agricola. La detrazione di 200 euro, inoltre, è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata.

Per quanto riguarda la dichiarazione Imu questa deve essere presentata - come stabilito nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con D. M. 30 ottobre 2012, al paragrafo 1.3 dedicato ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Tale evenienza si verifica sicuramente nelle fattispecie contenute nell’art. 1, comma 1, lett. a) e a- bis ) del D. L. n. 4 del 2015, vale a dire nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.

Documenti: Faq Ministero dell'Economia e delle Finanze

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