A giustificare l’intervento normativo, si legge nella seduta della Commissione Bilancio, è il caos prodotto dalle recenti e contrastanti modifiche normative susseguitesi nel corso degli ultimi anni per la definizione delle aree esenti. L'ultimo intervento in materia, come si ricorderà, è stato disposto con il decreto legge 4/2015 con il quale sono stati ridefiniti i criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli. L’esenzione si applica: 1) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore); 2) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. GamsinCome chiarito dal Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF/2015, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP.
Imu Agricola, Ok alla proroga al 30 Ottobre
Davide Grasso
Lunedì, 27 Luglio 2015