Per il personale orchestrale appartenente alle fondazioni lirico-sinfoniche è operativo l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo ha messo nero su bianco la legge n. 106/2021 che ha convertito con modificazioni il decreto Sostegni bis, la stesso che ha previsto l’estensione dal 1° gennaio 2022 del vincolo anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
In attesa delle istruzioni per questi ultimi, infatti, l’INAIL interviene con una prima circolare - la n. 6 del 20 gennaio 2022 - contente le indicazioni operative destinate agli orchestrali, o meglio, ai loro datori di lavoro. Nello specifico si tratta degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge n. 800/1967 a cui si aggiunge, per espressa previsione normativa, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Per estensione interpretativa, tra l’altro, rientrano tra la platea dei soggetti obbligati anche le Istituzioni concertistiche-orchestrali (ICO) di cui all’articolo 28, comma 2, della citata L. n. 800/1967 , che hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province.
Ecco, quindi, che la tutela per i soggetti finora non assicurati della platea così delineata opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della L. n. 106/2021. Per chi è già assicurato, invece, la copertura prosegue senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.
È l’attuale art. 66 del dl n. 73/2021 (cd. decreto Sostegni bis) quello sostituito dalla legge di conversione, che al comma 5 estende infatti l’obbligo di copertura INAIL agli orchestrali stabilendo una presunzione legale tout court di pericolosità degli ambienti in cui tali lavoratori prestano la propria attività, a cui si rifà anche il personale che opera all’interno del cosiddetto ”golfo mistico” (la fossa dell’orchestra) . Questo intervento ha integrato l’elenco delle attività protette e dei soggetti assicurati di cui agli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965 (Testo unico dell'Inail) non dando così più adito a interpretazioni contrastanti. Una norma prevista ad hoc che punta a dirimere, una volta per tutte, le controversie tuttora in corso sul punto tra INAIL e alcune Fondazioni lirico-sinfoniche.
Disposizioni per le situazioni pregresse e pendenti
A riprova di quanto la previsione in parola sia legata a fattori contingenti, all’art. 66 che ai commi 5-bis e 5-ter questa precisa come trattare le situazioni in corso riguardanti questa tipologia di soggetti, ed in particolare:
- i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della norma) restano salvi e conservano la loro efficacia, rimanendo validi e conservando la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e INAIL;
- per i periodi assicurativi antecedenti il 25 luglio 2021, oggetto di contenzioso sono comunque dovuti i premi assicurativi afferenti i medesimi periodi assicurativi pregressi qualora si siano verificati infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’erogazione di indennizzo da parte dell’INAIL. In tal caso i premi sono dovuti a partire dal primo evento indennizzato senza sanzioni o interessi;
- i giudizi pendenti al 25 luglio 2021 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Inquadramento delle posizioni assicurative territoriali
Le Fondazioni lirico- sinfoniche per l’attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche precisa la circolare in parola, devono essere inquadrate ai fini INAIL nella gestione tariffaria Industria, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2019 approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2000 approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000.
Tali posizioni assicurative riguardano, in buona sostanza, il personale soggette all’obbligo assicurativo che si compone:
- dal personale amministrativo per l’attività d’ufficio classificata ora alla voce di tariffa 0722;
- dal personale che svolge corsi di istruzione e di formazione professionale e in tirocini formativi, stage e simili, ove tale attività sia esercitata, classificato insieme ai tirocinanti alla voce 0610 della vigente tariffa Industria. Sono esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, nel qual caso si applica la voce 0640.
- dal restante personale, compreso quello artistico, per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, attività classificata alla voce di tariffa 0541, la cui declaratoria comprende le sale teatrali, le sale da concerto e da orchestra. Sono compresi nel riferimento tariffario:
- le operazioni di cassa;
- l’uso del veicolo personalmente condotto;
- le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti;
- L’attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio (per esempio uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione), svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, che rispondono alle condizioni di sussidiarietà o di complementarietà e seguono quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.
Anche il personale orchestrale, quindi, deve essere assicurato alla voce 0541 della gestione Industria.
Eventuali classificazioni difformi riguardanti il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche devono essere immediatamente sanate applicando con decorrenza non retroattiva i corretti riferimenti tariffari indicati.
Regolarizzazione del personale orchestrale ancora non assicurato al 25 luglio 2021
Nella pratica, per assolvere al nuovo obbligo riferito al personale orchestrale non ancora assicurato le fondazioni devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2022 per l’autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Retribuzioni da sommare a quelle del restante personale artistico già assicurato alla voce 0541 della tariffa premi Industria, per poi provvedere al versamento dei premi di autoliquidazione complessivamente dovuti per tutte le PAT indicate nelle basi di calcolo entro le scadenze di legge.
Ad ogni buon conto, per semplificare tali attività e scongiurare errori e contestazioni ed evitare per il futuro le Sedi territoriali INAIL prenderanno comunque contatti con le Fondazioni lirico-sinfoniche operanti nel territorio di competenza per illustrare i contenuti della circolare in parola.