Le cure mediche e chirurgiche dell’Inail coprono non solo la durata dell’inabilità temporanea ma anche il periodo successivo alla guarigione clinica dell’infortunio in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa dell’interessato. Lo rende noto l’Inail nella nota prot. n. 11322/2024 con la quale l’Istituto assicuratore risponde ad alcune richieste di chiarimento in occasione dell’estensione della tutela agli studenti. Così, ad esempio, le tutele saranno riconosciute anche in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o di sostenere gli esami.
L’assicurazione Inail
L’assicurazione dell’Inail tutela i lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattia professionale (c.d. tecnopatici), con l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie. Compito dell’Inail, infatti, non è solo indennizzare il danno, ma provvedere anche alla cura e al reinserimento dell’infortunato. Tutto ciò avviene con la sua presa in carico da parte dell’Inail finalizzata al recupero dell'integrità psicofisica e a favorire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo.
Gli Studenti
L’Istituto assicuratore premette che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o degli istituti d’istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, è contenuta nel dpr n. 1124/1965 (il TU Inail). L’estensione operata dall’articolo 18 del dl n. 48/2023 e dall’articolo 9 del dl n. 113/2024 agli anni scolastici/accademici 2023/2024 e 2024/2025 ha interessato solo l’ambito operativo della tutela con riferimento all’occasione di lavoro, non le prestazioni.
Pertanto, la questione delle prestazioni sanitarie erogabili non riveste carattere di novità e le prestazioni che l’Inail è tenuto a riconoscere agli infortunati sono quelle disciplinate dal TU, all’art. 86 che, tra l’altro, stabilisce: «le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea e anche dopo la guarigione clinica in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa».
In conclusione, quindi, agli studenti come a tutti i lavoratori, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica, non solo durante il periodo d’inabilità, se il medico le ritiene necessarie al recupero della capacità lavorativa, ossia dell’integrità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa ovvero, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Apprendisti
Le medesime regole valgono per gli alunni che frequentano corsi Pcto (l’ex alternanza scuola lavoro), nonché per gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto destinatari del sistema duale a tutele differenziate a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro o nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).