La questione
I chiarimenti riguardano la tassazione applicabile al riscatto della posizione individuale maturata nel fondo di previdenza complementare da parte di iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato, in deroga al divieto di licenziamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, riconosce fino al 30 giugno 2021 (31 ottobre 2021 per alcuni datori di lavoro) la facoltà, in presenza di un accordo collettivo aziendale, di risolvere il contratto di lavoro previo consenso del lavoratore.
In cambio il lavoratore riceve oltre all'incentivo all'esodo anche l'accesso alla Naspi, la disoccupazione indennizzata (in deroga alla normativa ordinaria). L'Agenzia delle Entrate spiega che il lavoratore ha anche un'altra agevolazione: la facoltà di riscattare il 50% della posizione individuale maturata nel fondo di previdenza complementare con l'aliquota agevolata del 15% (riducibile sino al 9% in ragione dell'anzianità di partecipazione al fondo).
Il parere dell'AdE
L'AdE richiama al riguardo una precedente risposta della COVIP (ottobre 2013) che ha ritenuto ammissibile l'applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera b) del dlgs n. 252/2005 (in base al quale è agevolato fiscalmente il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nel fondo pensione, tra l'altro, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria) anche alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ex articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. esodo incentivato). Ciò in ragione delle analogie esistenti con le fattispecie di mobilità, considerato che entrambe le procedure comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito. Entrambe le procedura sono, infatti, volte "a tutelare il lavoratore a fronte dell'esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi".
Nel caso in esame, spiega l'AdE, la disponibilità dei lavoratori ad aderire all'accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 non può essere considerata in modo avulso dal contesto della peculiare procedura attivata, volta a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche, anche con il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI), e volta, altresì, a gestire gli esuberi di personale, evitando licenziamenti collettivi. Pertanto, conclude l'AdE, il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono al suddetto accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro può ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005.
Regime Fiscale
Di conseguenza le somme erogate a titolo di riscatto nella predetta ipotesi saranno tassate nella stessa misura di quelle erogate per il riscatto causa "mobilità" e cioè: 1) tassazione separata con aliquota del tfr per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 2) tassazione agevolata con ritenuta del 15% riducibile sino al 9% in ragione dell'anzianità di partecipazione al fondo per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007.
Nel caso in cui fosse chiesto il riscatto della quota residua di posizione individuale (il restante 50 per cento) in mancanza di altra causa agevolabile (es. invalidità, morte, o inoccupazione per oltre 48 mesi) l'AdE spiega che l'operazione resta assoggettata al regime fiscale residuale dei riscatti esercitati "per cause diverse" e pertanto: 1) tassazione ordinaria per scaglioni di reddito per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 2) tassazione con ritenuta del 23% per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007.