I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall'articolo 14, co. 3 del dl n. 104/2020 (cd. decreto agosto) che consente dal 15 agosto 2020 al 31 marzo 2021 - in deroga al divieto di licenziamento per motivi economici - di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo all'esodo, in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo viene riconosciuto il diritto alla fruizione della naspi, l'indennità di disoccupazione indennizzata, diritto che di regola non spetta nei casi di risoluzione consensuale (cfr: Circolare Inps n. 111/2020; messaggio inps n. 4464/2020).
La questione
Alcune sedi INPS hanno respinto le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ebbene l'Inps spiega che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (es. almeno 13 settimane di lavoro dipendente nei 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro).
Documenti: Messaggio Inps 689/2021