Reddito di ultima istanza
L'articolo 44 del dl n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia) e successive modifiche ha infatti istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" al fine di riconoscere una specifica indennità di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020 e 1.000€ per maggio 2020 in favore dei liberi professionisti con un reddito inferiore ai 50 mila euro, che hanno subito una riduzione di almeno il 33% e cessato o sospeso la loro attività professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dal beneficio sono rimasti esclusi, per una lacuna normativa, i liberi professionisti percettori dell'equivalente dell'assegno ordinario d'invalidità erogato dalle casse private a differenza di coloro i quali ricevono l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'lnps che, invece, sono stati inclusi.
La novità
Il dl n. 73/2021 colma la lacuna stabilendo la cumulabilità del reddito di ultima istanza con la titolarità di pensioni di invalidità erogate secondo la normativa regolamentare della Cassa professionale. Di conseguenza vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande fermo restando i requisiti concessori. Nello specifico il provvedimento dispone che la domanda per la corresponsione delle indennità per il mese di marzo, aprile e maggio 2020 possa essere prodotta entro il 31 luglio 2021 da parte dei soggetti percettori dei suddetti emolumenti di natura previdenziale, che non hanno avuto accesso al reddito di ultima istanza al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 73/2021). L'istanza è presentata agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio.
Secondo la Relazione illustrativa la novella coinvolge una platea di circa 4.000 potenziali beneficiari ed è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel rispetto del limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per il 2021. E' prevista una procedura di monitoraggio da parte degli enti medesimi, che comunicano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.