La tassazione della RITA non è costante nel tempo ma si degrada dello 0,30% per ciascun anno successivo alla domanda, con effetti favorevoli per i contribuenti. Lo rende noto, tra l'altro, l'Amministrazione fiscale nella risoluzione n. 9/2022 in risposta ad alcuni quesiti in merito alla tassazione della Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata.
Dal 2017 questo strumento, come noto, è divenuto una sorta di ammortizzatore sociale privato che consente di erogare in anticipo il capitale accumulato nel fondo di previdenza complementare.
Niente conguagli sulle anticipazioni
All'AdE è stato chiesto se, in caso di anticipazione erogata precedentemente alla Rita dallo stesso fondo pensione, sia possibile, in sede d'erogazione della Rita, procedere a un conguaglio fiscale dell'imposta assolta in via provvisoria. Secondo l'AdE tale possibilità è da ritenersi esclusa in quanto - in accordo con le indicazioni già fornite nella Circolare n. 70/E/2007 - il conguaglio dell'imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni avviene in sede di tassazione della prestazione definitiva (es. la liquidazione della rendita al raggiungimento dei requisiti per la pensione) scomputando quella applicata, a titolo provvisorio, al momento dell'erogazione delle anticipazioni.
Siccome la RITA, per sua natura, non è una prestazione definitiva il conguaglio fiscale non è possibile salvo nell'ipotesi in cui al termine dell'erogazione della stessa non residui alcuna posizione individuale (ad esempio perché è stata chiesta una RITA totale senza che nel periodo di erogazione siano stati effettuati ulteriori versamenti). In tale ipotesi il conguaglio fiscale potrà essere effettuato dalla forma pensionistica complementare in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA.
Aliquote di tassazione
L'AdE spiega, inoltre, che l'aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di Rita può degradare, in ragione dell'aumento dell'anzianità d'iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della stessa Rita ovvero si cristallizzi al momento della accettazione della domanda di Rita. In altri termini la misura dell'aliquota non si cristallizza al momento della domanda ma continua a diminuire in ragione dell'aumentare dell'anzianità d'iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita. Ad esempio un iscritto con 30 anni utili di iscrizione a forme di previdenza complementari che nel 2021 chiede la RIA, vedrà applicarsi una aliquota iniziale del 10,5% che poi si ridurrà dello 0,30% per ciascun anno di erogazione del trattamento (sino virtualmente a raggiungere il 9%).
Vecchi iscritti
Infine l'AdE spiega che anche le prestazioni erogate a titolo di RITA ai cd. "vecchi iscritti" riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, la ritenuta del 15%, degradabile al 9% in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%. Perché la tassazione della RITA è unitaria per l'intera prestazione richiesta (quindi anche i rendimenti).