Pensioni, Benefici estesi per i lavoratori esposti all'amianto

Vittorio Spinelli Venerdì, 07 Aprile 2017
Il chiarimento riguarda i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto. 
Benefici previdenziali più ricchi per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dell'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto e che non siano titolari di prestazione pensionistica. I lavoratori in questione potranno godere di una maggiorazione contributiva del 50%, - utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione ai sensi di quanto già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 - del periodo di lavoro svolto in questione. Lo stabilisce la Circolare Inps 68/2017 con la quale dall'istituto di previdenza passa in rassegna il beneficio previsto dall'articolo 1, co. 277 della legge 208/2015 (legge di bilancio 2016) e dal Dm 12 Maggio 2016. 

Destinatari
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha esteso i benefici previsti dalla normativa sull'amianto ai lavoratori de
l settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Per il conseguimento del beneficio i soggetti devono, inoltre, aver svolto l’attività con assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL, non devono risultare titolari di trattamento pensionistico diretto e dovevano aver prodotto istanza all'Inps entro il 1° marzo 2016 (cfr: messaggio inps 581/2016) a pena di decadenza. 

Il beneficio
Ebbene l'Inps che il beneficio in questione consiste nella rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL, per il coefficiente dell’1,5, previsto l'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, anche se di durata inferiore ai dieci anni. L'Inps chiarisce, pertanto, che il coefficiente da utilizzare è quello determinato nella misura previgente all'intervento del Dlgs 269/2003 con il quale era stata stabilita una riduzione del coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25 e che, pertanto, esso risulta utile sia alla determinazione della misura che del diritto al trattamento pensionistico. Tuttavia ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.

Il pensionamento
Il beneficio in parola è riconosciuto nei limiti delle risorse assegnate ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Pertanto l'Inps effettuerà una procedura di monitoraggio delle domande presentate. All’esito delle operazioni annuali di monitoraggio l'Inps comunicherà all’interessato: a) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria; b) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni. 

Nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda di certificazione del diritto a pensione con il riconoscimento del beneficio previsto, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma essendo nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, l’Istituto comunica l’accoglimento con riserva. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro l’anno di riferimento. 

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DocumentiMessaggio Inps 587/2016Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2016; Circolare Inps 68/2017

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