Continuano inesorabilmente a crescere i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Lo spiega l'Inps nella Circolare numero 59/2023 in cui riassume, come di consueto, i limiti di reddito su cui si versano i contributi. L'aumento è dovuto alla variazione al rialzo, da 60,26€ a 61,98€, del reddito giornaliero di riferimento stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.
Il reddito di riferimento
Il versamento della contribuzione per gli agricoli autonomi si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali sotto riepilogate.
Dato che il reddito medio giornaliero per il 2023 è stato fissato in 61,98€ il reddito annuale su cui applicare le suddette aliquote oscilla dai 9.669 euro a 19.338 euro. Oltre all'aliquota IVS gli assicurati alla gestione CDM aggiungere un'addizionale IVS fissa di 0,69 € a giornata nel limite massimo di 156 giornate lavorative (che porta ad un contributo aggiuntivo complessivo di 107,64€); il contributo di maternità di 7,49€ annui; e il contributo Inail di 768,5€ (532,18€ per le zone montane o svantaggiate) che però non viene pagato dagli imprenditori agricoli (IAP). Resta ferma la facoltà, per i pensionati ultra65enni, di chiedere il dimezzamento dei contributi IVS (compresa l'addizionale). Complessivamente nel 2023 i coltivatori diretti dovranno versare un contributo dai 3.204,16€ ai 5.524,69€ (nel 2022 la forchetta oscillava tra i 3.139,76€ e i 5.395,90€) mentre gli IAP la cifra oscilla tra i 2.435,66€ ai 4.756,19€ (erano 2.371,26/4.627,40€ lo scorso anno) a seconda della classe di reddito. Gli importi si riducono di 236,32€ nelle zone montane o svantaggiate.
L'esonero contributivo
Anche quest'anno gli agricoltori con meno di 40 anni che hanno avviato l'attività nel 2022 o nel 2023 godono dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi ai sensi dell'articolo 1, co. 300 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) e dalla medesima misura prevista dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). L'esonero ha ad oggetto la sola quota IVS e il contributo addizionale IVS. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione contributiva sia il contributo di maternità di 7,49€ che il contributo INAIL dovuto dai coltivatori diretti e figure assimilate. E dura per i primi 24 mesi dall'iscrizione.
I termini di Pagamento
Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.
Documenti: Circolare Inps 59/2023