I giornalisti in quiescenza possono continuare a collaborare con la pubblica amministrazione. Alle predette attività, infatti, non si applica il divieto imposto dall'articolo 6 del dl n. 90/2014 il quale è circoscritto ai soli incarichi di studio, consulenza e a quelli dirigenziali. Kamsin È quanto si legge nel testo della deliberazione n. 15/2015, con cui la Corte dei conti sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche ha fatto chiarezza sulla portata normativa delle disposizioni introdotte al citato articolo 6, dove si prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Oggetto del casus belli è un contratto di attività giornalistica, consistente nella cura della comunicazione ed informazione istituzionale, stipulato nel dicembre dello scorso anno tra il Ministero dello sviluppo economico ed una giornalista in pensione. Analizzando lo stesso, il collegio della magistratura contabile ha preliminarmente rilevato che, per ascrivere o meno tale contratto nell'alveo del divieto normativo imposto, occorre individuarne la natura e che, in dettaglio, questo viene espressamente intestato quale «contratto di collaborazione ex art. 2 Cnnl giornalisti del 26 marzo 2009». A seguito delle osservazioni formulate in istruttoria, il Mise rilevava che l'incarico esaminato non ammette alcun vincolo di subordinazione, lo svolgimento di responsabilità gestionali né l'assegnazione di risorse umane o di capitoli di spesa dell'Amministrazione prevedendo esclusivamente lo svolgimento dell'attività giornalistica.
Sul punto, la Corte ha osservato che la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto si circoscrive ai soli «incarichi di studio» ed «incarichi di consulenza», oltre che agli «incarichi dirigenziali». Pertanto, un contratto di natura giornalistica non può rientrare nel divieto normativo sopra citato. La limitazione imposta dal legislatore, infatti, è da valutare come criterio di stretta interpretazione e, quindi, non è possibile estenderne gli effetti fondandosi su semplici analogie. In poche parole, il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza è applicabile ai soli casi espressamente indicati all'articolo 6 del dl n. 90/2014
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