Le due sentenze della Corte confermano peraltro l'esito del giudizio di primo grado anch'esso favorevole al contribuente, e smentiscono, senza ombra di dubbio, quanto sostenuto invece dall'Inps sulla base della circolare 102/2003. Si tratta di due precedenti molto importanti visti l'attualità dell'argomento e il numero di avvisi di addebito che l'lnps ha inviato negli ultimi tempi ai soci persone fisiche di società di capitali.
Secondo la Corte «pur se l'articolo 3-bis dl 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini lrpef, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Gamsin Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini lrpef deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione».