La pensione privilegiata ordinaria è soggetta all'IRPEF. La natura della prestazione, infatti, è indiscutibilmente reddituale e non risarcitoria a differenza delle pensioni di guerra e delle pensione privilegiata tabellare. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26912 del 5 Ottobre scorso con la quale ha rigettato il ricorso di un ex dipendente della guardia di finanza a cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Trattamenti Privilegiati e di Guerra
La Cassazione ripercorre i tratti salienti della disciplina fiscale applicabile sulla base di quanto già fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989. Nello specifico occorre distinguere tra:
a) la pensione di guerra, che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa. Tale prestazione è «commisurata solo all'entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico» e, quindi, non presenta ... carattere risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»;
c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare (prevista dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973) erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», costituita da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
Trattamento fiscale
In tale occasione, pertanto, la Consulta ha dichiarato la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» che la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria». Nella pronuncia la Consulta ha negato l'irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).
Con tale pronuncia è stata, dunque, limitata l'estensione dell'esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita.
Alla luce di questi canoni, ancora oggi applicabili, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del pensionato ribadendo che la pensione privilegiata ordinaria è assoggettabile al prelievo Irpef.