Spesso ci si domanda se è possibile per gli appartenenti ai ruoli del personale militare e figure equiparate cumulare la pensione privilegiata a seguito del transito nei ruoli del personale civile. La questione si presenta ogni qual volta venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una propria infermità a cui faccia seguito un giudizio di inidoneità al servizio militare in modo permanente dalla competente C.M.O.
L'interessato transita così nei corrispondenti ruoli del personale civile del Ministero della Difesa con la potenziale attribuzione sia della pensione privilegiata sia dello stipendio in relazione al nuovo incarico. Per il personale militare, infatti, la concessione della pensione privilegiata prescinde dall'inabilità al servizio essendo sufficiente che le lesioni o le infermità vengano accertate come dipendenti da causa di servizio (art 67 DPR n. 1092/1973). Per cui, a seconda della gravità delle lesioni, è possibile il reimpiego.
L'indirizzo costante della giurisprudenza della Corte dei Conti (consolidatosi all'esito della sentenza a sezioni riunite nella massima n. 21/M/1998) ritiene correttamente applicabile a queste fattispecie l'articolo 139 del DPR n. 1092/1973 secondo cui "la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti" e non già l’art. 133 dello stesso d.p.r. che, invece, nega il cumulo tra stipendio e pensione ordinaria ove il nuovo rapporto di lavoro costituisca una “derivazione, continuazione o rinnovo” del precedente.
Con l'articolo 139 del DPR n. 1092/1973 il legislatore per la pensione privilegiata, conseguita per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, riserva un trattamento più favorevole di più ampia cumulabilità tra il trattamento di attività (o altro trattamento pensionistico): l’unico requisito è che il trattamento di attività sia connesso ad un rapporto di servizio “diverso” da quello che ha dato origine al trattamento pensionistico privilegiato; non sussiste, invero, alcun espresso richiamo alla necessità di “derivazione”, “continuazione” o “rinnovo” del precedente rapporto di lavoro previsto per il cumulo della pensione ordinaria, né al divieto per le ipotesi tassativamente previste all’art. 133. In sostanza le due norme riguardano ambiti del tutto diversi.
Naturalmente è indubbia la "diversità" tra il servizio svolto nei ruoli del personale militare e quello di dipendente quale dipendente civile sia per il diverso status, sia alla qualifica rivestita.