Il parere dell'amministrazione
L'Amministrazione finanziaria conferma, invece, la regola opposta cui si giunge dalla lettura dell'articolo 34 del DPR 601/1973, recante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie". La disposizione da ultimo richiamata prevede che "le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". Tali assegni hanno, infatti, funzione risarcitoria in quanto sono finalizzati a coadiuvare il grande invalido nell’assistenza che ne esclude la natura retributiva/reddituale. Pertanto dato che il citato articolo 34 non è stato oggetto di modifiche legislative e che tali prestazioni hanno una loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento di quiescenza principale, gli assegni accessori alla pensione privilegiata restano pienamente esenti dall'Irpef.
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, l'amministrazione delle Entrate ribadisce che l’assegno di superinvalidità, l’indennita' di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti da IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973.