Come noto l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Nella categoria «pensioni di invalidità» rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio che continuano ad essere corrisposti, dopo il 2011, solo in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
I Limiti alla cumulabilità
Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l’art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.
In merito giova segnalare la sentenza n. 241 del 5 ottobre/11 novembre 2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in merito all’articolo 72, comma 2, della legge n° 388/2000 e all’articolo 19 del D.L. n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008.
Cumulabilità piena dall'età di vecchiaia
Tuttavia al raggiungimento dell’età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo e, quindi, diventano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro.
Per raggiungimento dell’età pensionabile l’Inps intende il raggiungimento dell’età prevista nell’ordinamento applicabile al titolare della prestazione pensionistica. Si presti attenzione, in merito, alla circostanza che l’età non è quella vigente al momento del collocamento a riposo ma occorre fare riferimento a quella di volta in volta applicabile in base ai successivi adeguamenti.
Quindi per i dipendenti pubblici civili l'età al compimento della quale cessano le trattenute per il cumulo è 67 anni, mentre per il settore militare e figure equiparate l’età pensionabile al compimento della quale cessano le trattenute per il cumulo è quella prevista dall’articolo 924 del C.O.M. cioè, almeno di regola, 61 anni (dal 1° gennaio 2019, perché comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT) più i 12 mesi di finestra mobile introdotti dalla legge n. 122/2010 ed ancora applicabili al comparto.