Il percettore di pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara. Ai sensi dell’art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria del 1990 il ricorrente deve, dunque, essere assoggettato soltanto all’imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.
Questa è la decisione del Tribunale Ordinario di Cosenza, Giudice del Lavoro e della Previdenza nella persona del dott. A. Vaccarella, che con ordinanza resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., sconfessando la tesi dell’INPS di cui al messaggio Hermes del 3 aprile 2023, che costituiva asserita applicazione di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, dichiara il diritto del ricorrente all’esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento ed alla restituzione delle somme trattenute con decorrenza dal giugno 2023 maggiorate degli interessi dalla debenza al saldo.
La questione
L’INPS dal 1° giugno di quest’anno aveva proceduto ad una riliquidazione delle pensioni degli italiani residenti in Bulgaria, applicando le trattenute IRPEF, con contestuale recupero delle somme pregresse, e ciò nonostante le suddette pensioni godevano della esenzione dalla tassazione italiana sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta tra i due stati.
L’INPS ed Agenzia delle Entrate, invece, avevano arbitrariamente riletto le disposizioni in materia, concludendo che hai fini della defiscalizzazione fosse necessario avere, in aggiunta alla residenza in Bulgaria anche il possesso della nazionalità di detto stato.
Il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 [..]”.
Ai sensi dell’art. 16 della Convenzione prima menzionato il ricorrente deve, dunque, essere assoggettato soltanto all’imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.