Pensioni, niente totalizzazione per agganciare l'assegno ordinario di invalidità

Franco Rossini Lunedì, 05 Ottobre 2015
Non è possibile cumulare la contribuzione presente in piu' casse previdenziali al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Com'è noto per ottenere l'assegno ordinario di invalidità è necessario che il lavoratore possa vantare almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa. Succede spesso, però, che un lavoratore svolga in periodi diversi attività di lavoro autonomo e attività di lavoro subordinato. In tali circostanze la relativa contribuzione deve essere versata nel fondo di appartenenza della categoria dei lavoratori corrispondente al lavoro svolto.

Ad esempio, la contribuzione per il lavoro dipendente verrà versata nel fondo lavoratori dipendenti, quella per il lavoro artigiano del Fondo lavoratori artigiani, quella per il lavoro nel settore commercio nel fondo dei lavoratori del Commercio e così via. In tali circostanze, la legge prevede, in via generale, che, per le prestazioni pensionistiche ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, è possibile procedere alla totalizzazione dei contributi. In altri termini, cioè, è possibile cumulare tutti i contributi versati nei vari fondi al fine di ottenere la prestazione pensionistica richiesta. Ciò è valido ad esempio per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (che in totalizzazione richiede 40 anni e 3 mesi di contributi) e da ultimo anche per la pensione di inabilità (cfr: messaggio inps 17730/2008).

Tuttavia per i lavoratori che intendono conseguire l'assegno ordinario di invalidità, tale regola non è applicabile. L'Inps ha infatti chiarito con la Circolare Inps 9/2008, che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo”.  Ciò consegue che l'esistenza del requisito contributivo per l'assegno di invalidità si deve accertare tenendo in considerazione solo i contributi accreditati nel fondo nel quale il lavoratore è iscritto al momento della presentazione della domanda amministrativa oppure in quello nel quale è stato da ultimo iscritto sempre prima della presentazione della domanda amministrativa.  GamsinSolo qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, questi potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.

 

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