Si avvicina il debutto dei nuovi «Puc». E' stato, infatti, pubblicato in Gazzetta (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2024) il decreto n. 156 del 15 dicembre 2023 del ministro del lavoro che adegua le linee guida dei progetti utili alla collettività all’assegno di inclusione (Adi) e al Supporto per la Formazione ed il Lavoro (Sfl). Tra le novità la previsione che i progetti non devono mai prevedere il coinvolgimento in lavori pubblici, né lo svolgimento di mansioni in sostituzione ai dipendenti del comune, ma solo attività legate a specifici obiettivi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni culturali da raggiungere in un intervallo di tempo definito.
I Puc
I Puc sono stati previsti dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 come attività per fruire del reddito di cittadinanza (Rdc) e disciplinati dal dm 22 ottobre 20019. L'art. 6, comma 5-bis, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà, Adi e Sfl, prevede, nell'ambito di percorsi personalizzati dei beneficiari, la loro partecipazione ai Puc con modalità da definirsi con decreto: a ciò provvede il dm n. 156/2023, adeguando alle nuove misure le precedenti linee guida (relative al Rdc).
Con la nuova normativa l'impegno alla partecipazione al Puc per i percettori dell’Adi può derivare dal patto d'inclusione, perché in carico ai servizi sociali; o dal patto di servizio personalizzato, perché in carico ai centri per l'impiego. Per i beneficiari di Sfl il Puc rappresenta una delle misure alle quali, se si partecipa, si ha diritto al sussidio di 350€ al mese per 12 mesi.
Le attività
I Puc sono attuati dai comuni o da altre p.a. in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni (le linee suggeriscono le iniziative per i vari ambiti). Secondo il decreto, il termine «progetto» presuppone l'organizzazione di attività non legate all'ordinario, ma all'individuazione di specifici obiettivi da raggiungere in un tempo definito, con la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto non deve prevedere mai il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche, né lo svolgimento di mansioni in sostituzione dei dipendenti dell'ente pubblico o sostitutive di analoghe attività affidate all'esterno.
Siccome non è detto che vengano subito attivati dai comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno il decreto stabilisce che, ai beneficiari di Sfl va riservata una quota tra metà e due terzi dei posti previsti dal progetto; ai beneficiari di Adi va favorita la partecipazione di un componente almeno per famiglia.
Sicurezza sul lavoro
Ai beneficiari di Adi o del Sfl impegnati nei Puc a titolarità dei comuni o di altre p.a., stabilisce il decreto, si applicano gli obblighi in materia di sicurezza previsti in relazione ai volontari. Pertanto: vanno utilizzate le attrezzature di lavoro in conformità alle norme del Tu sicurezza (dlgs n. 81 del 9 aprile 2008); occorre munirsi di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e utilizzati conformemente alle norme del Tu sicurezza; occorre munirsi di apposita tessera di riconoscimento, con fotografia e proprie generalità, qualora si presti servizio in luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte, e con oneri a proprio carico, chi è occupato in Puc può beneficiare di sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici.