Già nella sua versione originale la norma sul Reddito di cittadinanza (D. L. n. 4/2019) prevedeva un articolato meccanismo di controlli preventivi, successivi e a campione sui richiedenti il sussidio che coinvolgeva l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ACI (Automobile Club Italia) e non solo.
Le novità introdotte dalla Manovra 2022, quindi, non fanno altro che potenziare tale sistema, specie con riguardo ai poteri di controllo preventivi sui requisiti anagrafici in capo all’INPS prima dell’erogazione della prestazione. Prima della modifica, tale controllo era di esclusiva competenza dei comuni che, ex post, segnalavano le irregolarità all’INPS. Ora, recita la norma così riformulata (art. 5 comma 4-bis), il controllo deve avvenire direttamente ad opera dell’Istituto, a priori e “a tappeto” su tutte le domande in base alle informazioni presenti nelle banche dati a sua disposizione.
Improntata sullo stesso rigore, poi, arriva anche la possibilità per l’INPS, in presenza di situazioni controverse, di reperire ulteriori informazioni dai comuni di residenza dei richiedenti, con relativa sospensione dell’erogazione del sussidio per tutto il periodo di incertezza.
Come funzionano i controlli dell’INPS
Da quest’anno, i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati in ogni domanda di Rdc sono preventivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati in dotazione all'Istituto. Quando, a seguito di tale controllo, siano riscontrate situazioni di incertezza in merito ai requisiti anagrafici, l’INPS può richiedere informazioni aggiuntive ai comuni mediante il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (la piattaforma di cui all’art. 6 del D.L. n. 4/2019). I comuni rendono noto all’INPS l'esito delle verifiche attraverso la stessa piattaforma entro 120 giorni dalla richiesta.
Durante tale periodo l’erogazione delle somme è sospesa. Trascorsi i 120 giorni senza alcuna comunicazione da parte del comune, il pagamento viene disposto ma il responsabile del procedimento dell’ente territoriale che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale erogazione di somme non dovute. Tant’è vero che, in ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
Come funzionano i controlli dei comuni
Da che la previgente disposizione normativa si limitava a prevedere che “resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)” , la norma riformulata dalla Legge di Bilancio 2022 è molto più precisa. In particolare i comuni sono tenuti ad effettuare:
- all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda e sull'effettivo possesso dei requisiti;
- successivamente all'erogazione del beneficio, controlli sulla permanenza degli stessi requisiti.
Per queste verifiche l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti sempre tramite la citata piattaforma di condivisione dati tramite cui possono anche segnalare all’INPS i casi in cui, a seguito dei controlli, verificano la mancanza di tali requisiti, ai fini della disposizione della decadenza dal beneficio.
Quali sono i requisiti anagrafici
La norma attualmente richiede che il Reddito di cittadinanza sia destinato a cittadini italiani, europei o extraeuropei (per questi ultimi a determinate condizioni) che abbino risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. I requisiti devono essere posseduti dal componente il nucleo familiare che richiede il beneficio e non è necessario siano posseduti da tutti componenti.
La verifica dei requisiti di residenza in alcuni casi necessita della collaborazione tra i diversi Comuni nei quali il beneficiario ha risieduto.
Nell'impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti di residenza, il Comune entro 30 giorni dalla domanda convoca l'interessato per acquisire le informazioni necessarie.
Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, costoro possono beneficiare del sussidio purché:
- siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- siano familiari di un cittadino italiano o comunitario e siano in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Anche i controlli sul possesso dei requisiti di soggiorno sono effettuati dai Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Per quanto riguarda, infine, la composizione del nucleo familiare auto-dichiarato nella DSU, definito ai sensi della normativa ISEE e in base al quale, come è noto, è calcolato l’importo della prestazione, i comuni sono responsabili dei controlli e delle relative verifiche, che realizzano attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali.
I controlli sugli altri requisiti
Si segnala, infine, che non c’è stata nessuna importante modifica, invece, in merito alle altre tipologie di controlli propedeutici al riconoscimento del beneficio. Si tratta, in buona sostanza, di quelli volti alla verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali che sono oggetto di verifica da parte dell’INPS sulla base dei dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate.
Con specifico riferimento ai beni durevoli, poi, a seguito del parere favorevole del Garante della privacy, è attiva la convenzione con l’ACI per il controllo massivo e sincrono relativo al possesso di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di trasporto registrati.
L’unica novità introdotta sul punto dall’ultima Manovra riguarda i beni detenuti all'estero per cui l'INPS, da quest’anno, provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica specifico definito con la collaborazione del Ministero del lavoro, l’Agenzia delle entrate col supporto del Corpo della guardia di finanza e, infine, del Ministero degli affari esteri. Questo piano, tra l’altro, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.