Reddito di Cittadinanza, Ecco cosa cambia dal 2022

Nicola Colapinto Venerdì, 12 Novembre 2021
Per conservare il reddito di cittadinanza, il beneficiario dovrà recarsi almeno una volta al mese presso il centro per l'impiego pena la decadenza. Idem in caso di rifiuto di una seconda offerta congrua.

Stretta sul reddito di cittadinanza. Dal prossimo anno per conservare il sostegno economico, il beneficiario dovrà recarsi almeno una volta al mese presso il centro per l'impiego per attestare la ricerca attiva del lavoro. E dopo una sola assenza ingiustificata scatterà la decadenza. Stessa sanzione anche per chi rifiuta una seconda offerta di lavoro "congrua" (anziché tre come accade oggi).

Lo prevede l'ultima bozza del disegno di legge di bilancio per il 2022 presentato dal Governo. Inoltre la domanda di RdC equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (oggi invece la Did si rende in sede di primo incontro presso il Cpi). 

Offerta congrua

Per evitare che il sussidio diventi un disincentivo alla ricerca del lavoro vengono rivisti i criteri dell'offerta congrua, che si riducono da 100 ad 80 km di distanza dalla residenza per la prima offerta mentre la seconda offerta diventa valida per «tutta Italia» (oggi 250 km di distanza dalla residenza). A prescindere dalla circostanza che il titolare percepisca l'RdC da più o meno 12 mesi. Si considerano, inoltre, sempre congrue tutte le offerte (sia prima che seconda) di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale entro 80 km dalla residenza. Dopo due posti di lavoro rifiutati, finora erano tre, si decade dal beneficio.

Si modificano anche i criteri che quantificano l'entità della retribuzione offerta. Finora era congrua un'offerta economica di minimo 858€ al mese a prescindere dal tipo di rapporto. La cifra, prevede il ddl, dovrà essere proporzionata rispetto all'orario di lavoro effettivo e saranno considerate valide anche le offerte a tempo determinato o in somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Riduzione

Chi rifiuta la prima offerta si vedrà applicare una riduzione di 5 euro al mese, con un decalage che si fermerà alla soglia dei 300 euro al mese da moltiplicare per la cd. scala di equivalenza anche in caso di rinnovo del RdC. La decurtazione non si applicherà comunque ai nuclei con figli minori di 3 anni e/o una persona con disabilità grave o non autosufficienza. La riduzione viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato un'attività di lavoro dipendente o autonomo dal almeno un mese continuativo. 

Ricerca attiva

Il ddl prevede che la ricerca attiva del lavoro venga verificata, presso il centro per l'impiego, almeno con frequenza mensile e «in presenza» (va in soffitta la possibilità di collegarsi in remoto); e che in caso di mancata presentazione al centro per l'impiego, senza un comprovato giustificato motivo, scatti immediatamente la decadenza dal beneficio.

Idem per chi non può sottoscrivere il Patto per il lavoro ma è vincolato da quello per l'inclusione sociale: ci si deve presentare ai centri anti-povertà per vedere i progressi fatti e verificare il rispetto del «progetto personalizzato» di inclusione, pena lo stop al Reddito. Nell'ambito dei Puc (i progetti di pubblicità utilità) i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti.

La domanda vale come DID

Arriva anche una semplificazione degli adempimenti: chi chiederà il RdC dichiarerà automaticamente l'immediata disponibilità a lavorare, per sé e per tutti i soggetti maggiorenni del nucleo familiare (quindi non occorrerà più fare la DID). Sarà l'Inps, poi, una volta ricevuta la domanda di RdC, a trasmettere le varie DID all'Anpal, ai fini dell'inserimento dei nominativi nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC priva dell'espressa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sarà improcedibile.

Comunicazione anticipata di lavoro

Il beneficiario di RdC, in caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è tenuto a farne comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza dal sussidio. Il ddl di bilanvio anticipa il temine d'adempimento al «giorno antecedente all'inizio» della nuova attività.

Incentivi

Per aiutare i beneficiari a cercare lavoro non ci saranno più i 2.500 navigator che non vengono prorogati ma i dipendenti dei centri per l'impiego e delle Agenzie per il lavoro autorizzate a «svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc».

Alle Agenzie viene riconosciuto per ogni assunto a seguito dell'attività di mediazione svolta il 20% degli incentivi previsti per i datori di lavoro. Questi ultimi, infine, avranno diritto agli incentivi anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (finora esclusi).

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