Niente Irpef e ritenute contributive sul rimborso al rider che utilizza il proprio mezzo di trasporto per effettuare le consegne. Quando il fattorino si serve della sua bici, moto o auto su precisa richiesta dell'azienda e questa gli corrisponde una somma calcolata sui chilometri percorsi a copertura delle relative spese, il rimborso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è pertanto escluso da ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello formulato da un’azienda operante nel cd. «food delivery» (Risposta n. 290 dell’11 Aprile 2023).
È determinante, secondo l’AdE, che la somma erogata dall'azienda sia riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. Infatti, come ricorda l'Agenzia, i redditi di lavoro dipendente sono calcolati seguendo il principio di onnicomprensività (art. 51 del Tuir), in base al quale «tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» costituiscono reddito. Tra i valori, dunque, rientrano in linea teorica anche i rimborsi spese.
Tuttavia, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 ha specificato che la regola non opera in caso di rimborsi che riguardano spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative. Secondo l'Agenzia, il caso dei fattorini ricade in quest'ipotesi, in quanto, come l'azienda ricorrente specifica nell'istanza, la somma erogata a rimborso rappresenta un risparmio in termini di costo, vista la differenza «nel ristornare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione». Il mezzo, inoltre, è strumentale e necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa e il rimborso chilometrico è individuato «sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili». L’amministrazione esclude pertanto l'imponibilità Irpef della somma, considerando la stessa «riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore».