L'Inps non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.
Kamsin La Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco per il biennio 2012-2013 dell'indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo è formalmente in vigore ma i pensionati coinvolti non possono presentare domanda per la ricostituzione dell'assegno. Lo ha ricordato ieri l'Inps con un messaggio interno nel quale ha sgombrato il campo da eventuali dubbi. Tutto rimandato quindi: bisogna attendere un decreto legge (dovrebbe arrivare a giorni) nel quale saranno stabiliti tempi e modalità del rimborso. I 5 milioni di pensionati coinvolti nella misura quindi non dovranno fare praticamente nulla (nessun ricorso legale) perchè sarà l'Inps, come è accaduto in passato in situazioni analoghe, a corrispondere automaticamente gli importi sulla base di quanto verrà deciso dal Cdm.
La decisione del Governo introdurrà, è ormai scontato, una certa gradualità nella rivalutazione degli assegni: saranno pienamente rivalutati solo quelli inferiori ad un certo importo mentre oltre una determinata soglia si la percentuale che sarà riconosciuta sarà minore, ci sarà in pratica una rivalutazione parziale. E' lecito ad esempio immaginare che gli importi sino a 4 volte il minimo saranno indicizzati al 95%, quelli superiori a 5 volte al 50% e quelli superiori a 6 volte al 45% o in quota fissa. Si vedrà cosa sarà deciso.
Per ora vale la pena di sottolineare che gli assegni interessati sono quelli superiori a 1.404 euro lordi nel 2011 e a 1.442 euro nel 2012 a carico dell'AGO e dei fondi esclusivi, integrativi e sostitutivi della stessa. Non sono invece coinvolti i pensionati che hanno ottenuto l'assegno dal 2013 in poi perchè il loro trattamento è stato indicizzato all'inflazione ai sensi della legge 147/2013 a partire dall'anno successivo. Costoro in pratica non hanno subito il "blocco" della Legge Fornero.
Occhio poi alla tassazione dei rimborsi. Le cifre in gioco non sono irrisorie come è possibile simulare dalla pagina dedicata del nostro portale: si parte da almeno 4mila euro per gli assegni piu' bassi sino a superare facilmente i 6-7 mila euro per gli assegni piu' ricchi. Le cifre riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze saranno assoggettate a tassazione separata come prevede il testo unico delle imposte sui redditi. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l'aliquota media (in luogo dell'aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest'anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli tra il 2012 e il 2014 a tassazione separata.
Del resto la medesima situazione si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell'anno è stata applicata la tassazione ordinaria; mentre alle tranche relative al 2011 e al 2012 si è applicata la tassazione separata.
Si ricorda inoltre che, al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi del pensionato deceduto potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell'adeguamento con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
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Zedde