Una cassa di previdenza professionale ha deliberato l'erogazione di un sussidio Covid a favore dei professionisti iscritti titolari di pensione ai superstiti o pensione d'invalidità esclusi dall'indennizzo COVID nazionale previsto dall'articolo 44 del dl n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). Come noto tale sussidio era stato erogato (in misura pari a 600 euro mensili) agli interessati che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purchè non titolari di pensione.
Con l'obiettivo di ampliare le categorie destinatarie la Cassa Professionale ha riconosciuto analogo sussidio una tantum agli stessi requisiti reddituali e d'importo pari a quanto fissato a livello nazionale a favore dei professionisti iscritti titolari di pensione ai superstiti o pensione d'invalidità. Tale indennizzo, precisa l'Agenzia dell'Entrate, è esentasse (al pari del sussidio Covid Nazionale) in quanto rientra nei benefici di cui all'art. 10-bis del dl n. 137/2020 (cd «decreto Ristori»). La disposizione da ultimo richiamata, infatti, ha riconosciuto ai contributi «di qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale per il Covid, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto (cioè per contrastare gli effetti negativi del Covid), qualora e soltanto se percepiti da «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi».
Sussidi regionali
Il medesimo ragionamento ha portato l'Amministrazione Fiscale a precisare, con l'interpello n. 273/2021, la natura del contributo una tantum di 1.000€ per la partecipazione a percorsi di orientamento e ricerca del lavoro, previsto da una regione a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non beneficiari di indennità Covid nazionali, né percettori di Naspi o RdC. Essendo il beneficio dell'esenzione fiscale di cui al citato articolo 10-bis del dl n. 137/2020 riservato esclusivamente ai lavoratori autonomi (ancorché privi di partita iva) l'Agenzia spiega che non può applicarsi ai lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto privi di partita iva); al contrario la somma non sarà imponibile fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Premio da 100 euro
Con un ultimo interpello (n. 271/2021) l'Agenzia delle Entrate risponde, infine, in merito alla possibilità di riconoscere il premio di 100 euro stabilito dalla normativa anticovid a favore del personale dipendente che a marzo 2020 avesse continuato a lavorare non in regime di smart working anche al personale impiegato presso rappresentanze diplomatico-consolari all'estero che lavora in modo permanente nello stato estero. Secondo l'Amministrazione la risposta dell'Ade è negativa in quanto tale personale svolge la prestazione all'estero e, pertanto, non può beneficiare della prestazione economica.