I chiarimenti riguardano i cittadini che hanno presentato domanda per l'erogazione dell'indennità onnicomprensiva di 2.400€ prevista dal dl n. 41/2021 (Cfr: Circ. Inps 65/2021) a favore dei: 1) lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2) lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 3) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 4) lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; 5) lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 6) lavoratori dello spettacolo; 7) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 8) lavoratori in somministrazione in settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali. Sono stati tenuti alla presentazione dell'istanza, in particolare, gli individui che non avevano beneficiato dei due precedenti indennizzi covid stabiliti dal decreto ristori (a questi ultimi, infatti, il beneficio è stato erogato automaticamente dall'INPS).
Ebbene l'Inps informa di aver messo a disposizione degli utenti le motivazioni del rigetto delle istanze, consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN. Avverso il rigetto è possibile presentare istanza di riesame entro 20 giorni decorrenti dal 9 luglio 2021 per le istanze respinte entro tale data oppure dalla comunicazione di reiezione, se successiva al 9 luglio 2021; il riesame, tuttavia, è possibile solo per le reiezioni non contrassegnate come "forti" (nel quale caso si potrà presentare esclusivamente ricorso giudiziario). Con la richiesta gli interessati dovranno produrre specifica documentazione contenuta nell'Allegato 1 al predetto messaggio a seconda delle motivazioni del respingimento per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale. Il cittadino con la domanda di riesame può anche presentare la domanda in un'altra categoria di appartenenza.
In merito alle procedure di riesame l'INPS ribadisce che l'indennità di 2.400 euro è compatibile con la percezione del reddito di emergenza erogato nel 2020. L'incompatibilità, infatti, sussiste esclusivamente con il ReM 2021.
Documenti: Messaggio Inps 2564/2021