Una tantum da 1.600€
Nel solco dei precedenti provvedimenti anticovid l'articolo 42 del dl n. 73/2021 ha rinnovato un'indennità onnicomprensiva una tantum a favore: a) dei lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; b) dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; c) dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; d) dei lavoratori intermittenti; e) dei lavoratori autonomi occasionali; f) dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; g) dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; h) dei lavoratori dello spettacolo. La misura del beneficio, completamente esentasse, è pari a 1.600 euro e si aggiunge ai 2.400 euro stabiliti dal dl n. 41/2021 (cfr: Circolare Inps n. 65/2021).
Liquidazione d'ufficio
Pur in assenza di una autorizzazione di legge l'INPS spiega che chi ha già fruito dell'indennizzo da 2.400 euro stabilito dal precedente decreto sostegni non dovrà presentare una nuova domanda: l'Istituto attribuirà automaticamente l'una tantum da 1.600 euro. I soggetti, invece, che hanno maturato i requisiti al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 73/2021) e che, pertanto, non hanno avuto accesso al precedente indennizzo dovranno presentare apposita domanda telematica all'INPS secondo modalità che saranno rese note nei prossimi giorni.
Lavoratori agricoli e della pesca
Il dl n. 73/2021 ha, inoltre, stabilito un indennizzo di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Questa indennità, spiega l'INPS, è incompatibile sia con l'una tantum di 1.600 euro che con quella da 2.400 euro. E' stato stabilito, inoltre, un indennizzo di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Anche per queste due indennità l'Inps fornirà istruzioni per la presentazione delle relative domande.
Naspi
L'Inps conferma, inoltre, la sospensione sino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La sospensione determina la cristallizzazione dell'importo in pagamento al 26 maggio 2021, e nella disapplicazione dei decrementi fino a fine anno per tutte le indennità decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre. Il beneficio verrà applicato automaticamente dall'INPS senza bisogno che l'interessato presenti alcuna domanda.
Documenti: Messaggio Inps 2309/2021