Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 90/2021 in cui conferma che la presentazione delle domande è necessaria solo per i nuovi soggetti beneficiari, cioè coloro che non hanno percepito l'indennizzo una tantum da 2.400€ lo scorso maggio.
L'articolo 42 del dl n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis), ha rinnovato l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore delle categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Come già anticipato sulle pagine di questa rivista (cfr: messaggio inps n. 2309/2021) l'indennità è riconosciuta automaticamente dall'INPS alle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva da 2.400€ erogata con il cd. decreto sostegni (dl n. 41/2021; cfr: Circ. INPS 65/2021).
Domande entro il 30 settembre 2021
Chi non ha usufruito di tali indennizzi (es. soggetti che hanno maturato i requisiti al 26 maggio 2021 oppure che non hanno mai presentato l'istanza) e ritiene di averne i requisiti deve produrre istanza all'INPS entro il 30 settembre 2021 tramite apposito servizio appena rilasciato dall'Ente di previdenza. La domanda andrà prodotta esclusivamente per via telematica oppure attraverso il contact center integrato telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164 164 da rete mobile o patronato.
Si rammenta, tra l'altro, che sono inclusi: a) i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, con almeno 30 giornate lavorate nel predetto arco temporale; b) i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro oppure con almeno sette giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35mila euro.
Lavoratori agricoli e della pesca
Il dl n. 73/2021 ha, inoltre, introdotto un indennizzo di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (vi rientrano anche le figure equiparate: piccoli coloni e compartecipanti familiari). Ai fini del raggiungimento del requisito l'Inps spiega che sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al 2020. In particolare non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che ai sensi dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, con esclusivo riferimento ai lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020.
Il citato dl n. 73/2021 ha stabilito, inoltre, un indennizzo di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative (solo quelli che operano come lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato), che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Trattandosi di benefici di nuova istituzione entrambe le categorie devono presentare la domanda all'INPS entro il 30 settembre 2021.
Documenti: Circolare Inps 90/2021