La legge fissa solo alcuni parametri che devono essere rispettati. Ad esempio prescrive che l'aliquota base della Tasi sia pari all'1 per mille, calcolata sul "valore catastale" degli immobili. L'aliquota massima, per l'anno 2015, non può eccedere il 2,5 per mille. I Comuni possono apportare variazioni a tale aliquota sia in diminuzione che in aumento a condizione tuttavia che la somma delle aliquote Imu e Tasi (ciò vale sugli immobili diversi dall'abitazione principale in cui - com'è noto - resta l'Imu) non superi il 10,6 per mille.
Va tenuto anche presente che i Comuni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota massima del tributo per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille. L'incremento può essere liberato dalle amministrazioni comunali a condizione che questo maggior gettito sia destinato esclusivamente al finanziamento delle detrazioni o ad altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essi equiparate. Nei Comuni che si avvalgono di questa facoltà, quindi, l'aliquota massima può anche raggiungere il 3,3 per mille mentre per gli altri immobili il combinato delle due imposte può toccare quota 11,4 per mille.
L'imposta si determina con le stesse modalità previste per l'Imu, ovvero rendita catastale rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per i relativi coefficienti (ad esempio 160 per le abitazioni e le pertinenze). Sul valore ottenuto si applicano le aliquote comunali e le eventuali detrazioni (queste ultime possibili solo per le abitazioni principali). L'importo ottenuto si divide per due: la prima parte si paga entro il 16 Giugno, la seconda, a saldo, entro il 16 Dicembre. Nulla è dovuto se l'importo da pagare complessivamente nell'arco dell'anno risulta inferiore a 12 euro (anche se il Comune potrebbe aver stabilito una misura inferiore).
Per il pagamento della Tasi è possibile utilizare il modello F24 cartaceo o telematico oppure il bollettino postale. I codici tributo sono gli stessi dello scorso anno. Il codice tributo è 3958 per le abitazioni principali relative pertinenze; 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 per le aree fabbricabili; 3961 per gli altri fabbricati.
L'abitazione principale - Ai fini Tasi l'abitazione principale è considerato l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e risiedono abitualmente. I comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura a condizione che la stessa non risulti locata e l'unità immobiliare che sia stata concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.