Scade il 16 dicembre 2021 il termine per la presentazione della domanda di decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4438/2021 pubblicato oggi.
Esonero Turismo
L'esonero spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e no, dei predetti settori, individuati dai codici Ateco allegati alla circolare n. 169/2021, a patto che abbiano fatto ricorso a Cig tra gennaio e marzo 2021. L'importo dell'esonero è pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati per le ore di fruizione della Cig nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, moltiplicato due (cioè il doppio) entro il limite di 770,9 mln di euro per l'anno 2021 e riguarda il periodo di competenza dal 26.5.2021 al 30.11.2021.
Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto l'11 dicembre 2021 ma l'INPS spiega che, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine è spostato al 16 dicembre 2021 (giovedì). L'istanza, come già indicato nella Circolare n. 169/2021, si presenta tramite il sito INPS nella sezione "Portale Agevolazioni", utilizzando il modulo di istanza on-line «SOST.BIS_ES».
Termini non decadenziali
Come noto nella circolare n. 140/2021 era stato indicato che "L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021". Su richiesta dell'Ordine nazionale del consulenti del lavoro l'Inps informa che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l'esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza.
Pertanto i datori di lavoro potranno fruire dello sgravio anche sulle denunce contributive successive al 31.12.2021. Con apposito messaggio, pubblicato al termine della elaborazione delle domande di esonero pervenute all'Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Documenti: Messaggio Inps 4438/2021