Domande entro il 30 giugno 2022 per l’esonero contributivo di tre mesi in favore dei datori di lavoro del settore turistico e balneare che hanno effettuato assunzioni a tempo determinato o stagionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L'incentivo raddoppia se nel medesimo lasso temporale il datore di lavoro stabilizza un rapporto di lavoro a termine.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 67/2022 con la quale detta le istruzioni attuative dell’articolo 4 del dl n. 4/2022 convertito con legge n. 25/2022 (cd. «decreto sostegni ter»). Le indicazioni giungono dopo il disco verde Ue, lo scorso 7 giugno.
Assetto dell’incentivo
Lo sgravio trova applicazione per l’intera contribuzione, ad esclusione dei premi e contributi INAIL, fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o stagionale attivati dai datori di lavoro del settore turistico e balneare (per l’elenco dei codici Ateco v. Allegato alla Circolare) tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022.
Se il datore ha stabilizzato nella predetta finestra temporale un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale (trasformandolo, cioè, in un contratto a tempo indeterminato) lo sgravio è riconosciuto per sei mesi dalla data di trasformazione.
Può essere fruito anche dai datori di lavoro non imprenditori (sono fuori le Pa) e dalle agenzie di somministrazione (purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali). Nono sono agevolabili i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Misura
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto di una misura massima, per singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua riparametrata e applicata su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (8.060,00/12).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata su base giornaliera ed è pari a 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Spetta anche per i contratti di lavoro part-time con proporzionale riduzione del massimale fruibile.
La misura è prevista nel rispetto di un vincolo di bilancio pari a 60,7 milioni di euro.
Condizioni
Come al solito il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi, con la normativa sul lavoro e con la contrattazione collettiva. A differenza della normativa generale, l’Inps spiega che l’incentivo spetta anche se la stabilizzazione del rapporto discende dall’adempimento di un obbligo di legge in considerazione della finalità della misura volta «al sostegno e al rilancio dell’economia» e non alla creazione di «nuova occupazione».
La domanda
Per accedere all’incentivo il datore di lavoro deve produrre domanda online all'Inps, con il modulo «TUR44» disponibile sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” entro il 30 giugno 2022.
Nel modulo occorre indicare, tra l'altro, il lavoratore assunto, il codice della «Co» d’assunzione, l'importo della retribuzione mensile, l'aliquota oggetto dello sgravio contributivo. Ricevuta la domanda, l'Inps calcola l'importo dell'incentivo spettante e ne verifica la copertura con i fondi pubblici disponibili; in caso di sufficienza, ne dà comunicazione al datore di lavoro indicando l'importo massimo di agevolazione autorizzata.
Una volta autorizzati la fruizione dell’incentivo avviene, come di consueto, tramite i flussi Uniemens a partire dal mese di competenza di luglio 2022 (scadenza di invio 31 agosto 2022). Sui flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022 il datore può recuperare eventualmente gli arretrati.
Documenti: Circolare Inps 67/2022