Per quanto sopra i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali. L'Inps ricorda, tuttavia, che sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016 posto che tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto solo dal prossimo anno l'esenzione irpef sarà completa nei confronti di tali soggetti. L'Istituto ricorda che l’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps i beneficiari delle suddette novità sono i titolari di pensioni di reversibilità per i superstiti dei caduti ex art. 2 co. 5 della legge 407/98; i titolari di pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità dei feriti di cui all'articolo 100 del Dpr 1092/1973, ex art. 2 co. 6 della legge 407/98; i titolari pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale, ex art. 3 comma 2 di cui alla legge 206/04 nonchè i titolari di pensioni privilegiate indirette spettanti ai superstiti limitatamente al coniuge, ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori ex art. 3 co. 2 di cui alla legge 206/04.
Documenti: Messaggio inps 368/2017