L'assegno di superinvalidità è una provvidenza economica riconosciuta dalla legislazione pensionistica di guerra (articolo 15 del Dpr 915/1978) in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra ai sensi del DPR 915/1978, nonchè, a seguito dell'equiparazione offerta dalla legge 9/1980 ai lavoratori del pubblico impiego (cioè assicurati presso le casse della ex gestione Inpdap, sono esclusi, quindi, i lavoratori dipendenti del settore privato) per i quali sia stata riconosciuta la causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare e la relativa concessione della pensione privilegiata (o assegno rinnovabile) (Art. 100 del DPR 1092/1973 e art. 1894 del Dlgs 66/2010).
La provvidenza, come noto, è erogata in presenza di precise menomazioni che devono essere ascritte ad una delle 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) elencate in modo tassativo nella tabella E allegata al DPR 915/1978 con un importo gradualmente decrescente in funzione della gravità della lesione o dell'infermità riportata. Il valore dell'assegno parte dai 380 euro sino a raggiungere i 1900 euro al mese per 12 mensilità annue per le infermità più gravi). Al pari degli altri assegni accessori l'assegno di superinvalidità è esente da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e non è reversibile ai superstiti. L’importo di detto assegno è corrisposto, d’ufficio dall'Inps o dal Ministero in aggiunta al trattamento pensionistico principale (pensione di guerra o pensione privilegiata) dalla decorrenza suindicata. L’importo di tale assegno viene adeguato annualmente ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge n. 342/1989 al pari degli altri assegni di natura accessoria riconosciuta agli invalidi di guerra e del servizio.
L'assegno integrativo
L'articolo 15, co. 2 del DPR 918/1975 e l’art. 2, co. 2 della legge 9/1980 prevedono, inoltre, l’attribuzione a favore delle predette categorie di lavoratori che abbiano riportato una invalidità da ascrivere alla 1° categoria senza assegno di superinvalidità di un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell’importo dell’assegno di superinvalidità previsto per gli ascritti alla lettera H della tabella E. L’importo di tale assegno dovrà essere adeguato annualmente ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge n. 342/1989. Tale assegno è da considerare anche ai fini del calcolo dell’indennità una tantum quando, oltre al riconoscimento di 1^ categoria, sono contestualmente riconosciute patologie ascritte alla Tabella B.
Documenti: Mappa delle Tabelle di Infermità ai sensi del Testo unico sulle pensioni di guerra