Vittime del Terrorismo, arrivano i nuovi benefici previdenziali

Eleonora Accorsi Lunedì, 03 Agosto 2015
L'Inps comunica le modalità attuative dei benefici previdenziali introdotti dalla legge di stabilità 2015 per le vittime di terrorismo. 
L'Inps ha pubblicato i primi chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice introdotte dall'ultima legge di stabilità (legge 190/2014). Come si ricorderà la citata legge ha previsto tre ordini di modifiche alla legislazione previgente.

In primo luogo ha riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. 

In secondo luogo ha attribuito il diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido aperta successivamente all'evento terroristico.

Infine ha provveduto alla rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007. 

L'aumento figurativo di 10 anni. L'Inps spiega che il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli.  Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.

La pensione diretta per le vittime con almeno l'80% di invalidità. L'Inps precisa che il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, spetta anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame. Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa. GamsinLa rideterminazione della retribuzione pensionabile. Per quanto riguarda l'ultimo punto l'Inps specifica che il beneficio è applicabile ai soli “dipendenti privati”, cioè i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente  dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi. Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche. 

Lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007. Il beneficio in parola consiste, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, nella salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento

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Documenti: Circolare Inps 144/2015

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