Fisco

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I giudici tributari di Milano ribadiscono che le pensioni privilegiate tabellari hanno carattere risarcitorio anche con riguardo ai militari di leva.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 505/2014 pronunciata dalla sezione numero 38 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, le pensioni privilegiate tabellari assegnate anche ai militari di leva hanno solo carattere risarcitorio e dunque vanno equiparate a quelle di guerra e vengono dunque esentate dalle tasse.

La questione era nata da un militare di leva che, a causa di un'infermità conseguita in servizio, aveva ricevuto dal Ministero della Difesa una pensione tabellare privilegiata decurtata tuttavia delle relative ritenute fiscali. L'amministrazione della Difesa aveva ritenuto che la pensione avesse una natura reddituale diventando quindi assoggettabile alle ritenute Irpef. Il militare aveva richiesto il rimborso di tali somme portando l'amministrazione innanzi alla Commissione regionale di Milano. I giudici tributari gli hanno dato ragione in quanto le ritenute fiscali erano state "indebitamente applicate".

Nelle motivazioni depositate in sentenza il giudice ha ritenuto che il "trattamento pensionistico percepito dal ricorrente abbia esclusivamente carattere risarcitorio in quanto la diminuita capacità lavorativa trova il suo presupposto nella condizione di invalidità del soggetto del tutto indipendentemente dal servizio prestato".

I giudici tributari hanno quindi rappresentato che non possono sussistere cause ostative all'equiparazione delle pensioni privilegiate tabellari a quelle di guerra che hanno una funzione chiaramente di tipo risarcitorio. 

Nelle conclusioni il Collegio Regionale Lombardo ha dunque confermato il diritto al rimborso delle ritenute fiscali indebitamente applicate dal Ministero della Difesa ed ha anche aggiunto che l'esenzione, oltre alle pensioni erogate ai militari per infermità, menomazioni e lesioni riportate per causa di servizio, spetta anche ai militari di leva.

Il Ministero dell'Economia ribadisce che la cosiddetta mini-Imu sulla prima casa dovrà essere pagata entro il 24 Gennaio 2014.

Secondo il Ministero dell'Economia non ci sono spazi per una revisione dell'appuntamento del prossimo 24 Gennaio, data entro cui i contribuenti dovranno presentarsi alla cassa per pagare la parte dell'aliquota eccedente rispetto il 4 per mille previsto dai parametri standard del dl 201/2011. Chiamati all'adempimento sono circa 10 milioni di proprietari di prime case in quei 2.400 Comuni che hanno applicato una aliquota superiore al 4 per mille. Tra 2012 e 2013, infatti l'aliquota dell'Imu sull'abitazione principale è salita in 2.400 Comuni oltre il parametro del 4 per mille. E, dal momento che il Governo non è stato in grado di individuare i fondi per abolire tutta l'imposta, chi abita in una casa di proprietà in questi enti dovrà pagare all'erario il 40% della differenza fra l'imposta annuale prodotta dall'aliquota effettiva e quella determinata invece dai parametri standard.

Il Calcolo della Mini-Imu - Per presentarsi all'appuntamento senza fare errori bisogna prima di tutto determinare l’Imu teoricamente dovuta con l’aliquota decisa dal proprio Comune, applicando l’aliquota stessa alla rendita catastale moltiplicata per 160 e rivalutata del 5%, e sottraendo le detrazioni previste: quella base di 200 euro piu' 50 euro di maggiorazione per ogni figlio convivente con meno di 26 anni fino ad un massimo di 8. Poi è necessario ripetere l’operazione ma applicando questa volta il valore standard del 4 per mille. L’importo da versare allo stato è pari il 40 per cento della differenza tra questi due valori. Per il pagamento è possibile utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o postale oppure un comune bollettino postale. Si ricorda che se l’importo da versare risulta inferiore a 12 euro (soglia minima), l’imposta non è dovuta (art. 25, l.n. 289/2002).

Maggiorazione Tares - Sempre entro il 24 Gennaio deve essere versata la maggiorazione Tares, l'imposta una tantum pari a 30 centesimi al metro quadro che riguarda sia i proprietari sia gli inquilini, e che andava pagata entro il 16 dicembre scorso. Ora con la legge di stabilità sono stati riaperti i termini per il pagamento con la possibilità di adempiere entro il 24 gennaio senza sanzioni.

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