Fisco

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D. L. n. 4 del 2015. Kamsin Nel documento le Finanze provvedono a chiarire alcuni punti relativi all'applicazione della detrazione da 200 euro, della dichiarazione Imu e sui versamenti e rimborsi del tributo. 

In particolare le Finanze ricordano che la detrazione di 200 euro si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 20 04, iscritti anch’essi nella previdenza agricola. La detrazione di 200 euro, inoltre, è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata.

Per quanto riguarda la dichiarazione Imu questa deve essere presentata - come stabilito nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con D. M. 30 ottobre 2012, al paragrafo 1.3 dedicato ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Tale evenienza si verifica sicuramente nelle fattispecie contenute nell’art. 1, comma 1, lett. a) e a- bis ) del D. L. n. 4 del 2015, vale a dire nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.

Documenti: Faq Ministero dell'Economia e delle Finanze

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I giornalisti in quiescenza possono continuare a collaborare con la pubblica amministrazione. Alle predette attività, infatti, non si applica il divieto imposto dall'articolo 6 del dl n. 90/2014 il quale è circoscritto ai soli incarichi di studio, consulenza e a quelli dirigenziali. Kamsin È quanto si legge nel testo della deliberazione n. 15/2015, con cui la Corte dei conti  sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche ha fatto chiarezza sulla portata normativa delle disposizioni introdotte al citato articolo 6, dove si prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Oggetto del casus belli è un contratto di attività giornalistica, consistente nella cura della comunicazione ed informazione istituzionale, stipulato nel dicembre dello scorso anno tra il Ministero dello sviluppo economico ed una giornalista in pensione. Analizzando lo stesso, il collegio della magistratura contabile ha preliminarmente rilevato che, per ascrivere o meno tale contratto nell'alveo del divieto normativo imposto, occorre individuarne la natura e che, in dettaglio, questo viene espressamente intestato quale «contratto di collaborazione ex art. 2 Cnnl giornalisti del 26 marzo 2009». A seguito delle osservazioni formulate in istruttoria, il Mise rilevava che l'incarico esaminato non ammette alcun vincolo di subordinazione, lo svolgimento di responsabilità gestionali né l'assegnazione di risorse umane o di capitoli di spesa dell'Amministrazione prevedendo esclusivamente lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sul punto, la Corte ha osservato che la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto si circoscrive ai soli «incarichi di studio» ed «incarichi di consulenza», oltre che agli «incarichi dirigenziali». Pertanto, un contratto di natura giornalistica non può rientrare nel divieto normativo sopra citato. La limitazione imposta dal legislatore, infatti, è da valutare come criterio di stretta interpretazione e, quindi, non è possibile estenderne gli effetti fondandosi su semplici analogie. In poche parole, il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza è applicabile ai soli casi espressamente indicati all'articolo 6 del dl n. 90/2014

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Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. 

Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.

Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.

A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.

Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi. 

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Le imprese agricole che effettuano assunzioni congiunte, dovranno tenere anche le scritturazioni sul LUL, elaborare i prospetti paga e inviare i mod. UniEmens

Kamsin L’INPS, con il messaggio n. 3324/2015, ha illustrato le indicazioni operative forniti dal Ministero del Lavoro (nota n. 7671/2015) sugli adempimenti amministrativi relativi alle assunzioni congiunte in agricoltura, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza. In particolare, è stato precisato che in caso di coassunzione nel settore agricolo, datori di lavoro rispondo in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato. Inoltre, i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente, sono obbligati ad adempiere anche alle scritturazioni sul LUL, elaborazione dei prospetti paga e invio dei modelli UniEmens.

Assunzioni congiunte – Il D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal c.d. “Decreto Giovannini” all’art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), ha riconosciuto la possibilità, per alcune tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività presso aziende agricole.
In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.

In particolare, le aziende beneficiarie della novità sono due:

  • le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo a norma dell’articolo 2135 c.c. ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  • le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa, senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole aziende.

Oltre ai tradizionali lavoratori impiegati nei campi, l'assunzione congiunta si adatta anche a figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle nuove tecnologie.

Il lavoratore "congiunto" ha la garanzia di avere un posto di lavoro con le stesse tutele di legge per un "lavoratore monoazienda". Le procedure contrattuali (comunicazione di assunzione, cessazione ecc.) devono essere effettuate da un'azienda capogruppo o dall'unico proprietario, ma ciascun datore di lavoro risponde in solido di tutte le relative obbligazioni (retribuzioni, contributi Inps, ecc.).

I requisiti - Sul punto, il Legislatore ha disposto che l’assunzione congiunta è possibile sempreché le stesse presentino uno dei seguenti requisiti: appartenenza allo stesso gruppo di imprese; riconducibilità al medesimo assetto proprietario; riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.

La comunicazione - Le imprese, ovvero i soggetti abilitati che intendono comunicare le assunzioni congiunte effettuate nel settore agricolo (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione), dovranno fare riferimento al modello “UnilavCong”, non più al modello “Unilav”.

Il nuovo modello, utilizzabile dal 7 gennaio 2015, è stato arricchito di una nuova sezione che raccoglie i dati relativi agli “Altri datori di lavoro”, ossia gli altri datori interessati all’assunzione congiunta rispetto al denunciante. La seconda novità invece, riguarda l’introduzione, per ciascun datore di lavoro, del codice Cida rilasciato dall’INPS e l’inserimento del luogo di conservazione del contratto. Infine, il Ministero del Welfare rammenta che nella sezione “adempimento” del portale cliclavoro.gov.it sarà disponibile un’applicazione web denominata “Unilav-Congiunto”, che consentirà la comunicazione in commento.

Soggetti obbligati - Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni sono i seguenti: per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo; per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario; per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

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Due gli appuntamenti da annotare sul calendario per pagare le tasse locali sugli immobili: il 16 Giugno ed il 16 Dicembre. La prima rata dovrà essere versata di regola sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014.

Kamsin Si avvicinano gli appuntamenti per il pagamento delle tasse sulle casa. Da quest'anno, le regole sono piu' semplici in quanto non modificate all'ultimo minuto dal Governo e vedono la tempistica di versamento pienamente allineata sia per l'Imu e che per la Tasi. Si pensi infatti che lo scorso anno il susseguirsi di provvedimento aveva determinato due differenti scadenze per l'acconto: per circa 2000 Comuni che avevano deliberato in tempo utile, l'acconto ha avuto scadenza il 16 Giugno mentre per circa 6000 Comuni l'acconto ha avuto come scadenza il 16 Ottobre. Infine per i Comuni che non avevano deliberato il tributo la scadenza dell'acconto è stata unita a quella del saldo il 16 Dicembre ad aliquota base.

Quest'anno invece in tutti i Comuni i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 giugno per il versamento della prima rata ed entro il 16 dicembre per il saldo. Ciò indipendentemente dalla data di approvazione delle deliberazioni relative alle aliquote e alle eventuali detrazioni. La prima rata dovrà essere versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014 ma se il comune ha già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto all'anno scorso, il contribuente può utilizzare le delibere  relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto.

La seconda rata, invece, si calcolerà a saldo, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dai comuni per il 2015, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'apposito «portale del federalismo fiscale» entro il prossimo 21 ottobre, in modo che il ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il termine del 28 ottobre. Qualora gli enti non provvedano all'invio delle proprie deliberazioni entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente.

I presupposti impositivi sono gli stessi dell'anno scorso. Per le aliquote bisogna quindi necessariamente vedere le delibere comunali anche se la legge pone alcuni paletti. L'Imu ad esempio, può essere chiesta solo sulle abitazioni diverse da quelle principali ad eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze. La Tasi va di regola versata per qualunque immobile utilizzato con la particolarità che l'imposta deve essere corrisposta anche dall'utilizzatore quando l'immobile non è utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario). Spesso, però, le delibere comunali hanno mantenuto la Tasi solo sull'abitazione principale (magari con alcune detrazioni) mentre hanno lasciato l'Imu sulle seconde case. In altri casi il peso fiscale è stato riversato tutto sulle seconde case.

Per quanto riguarda le aliquote la recente legge di stabilità ha mantenuto i vecchi tetti dell'anno scorso. Anche per il 2015 quindi la TASI non può superare l'aliquota del 2,5 per mille e comunque la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali (si ribadisce però che solo le abitazioni principali di lusso pagano l'IMU) e il 10,6 per gli altri immobili. L'aliquota massima TASI può essere aumentata dello 0,8 per mille se il Comune ha previsto detrazioni e riduzioni sulle abitazioni principali o sulle altre tipologie di immobili previste dalla Legge. In pratica a seconda di come il Comune ripartisce la maggiorazione, il prelievo fiscale massimo (IMU-TASI) può teoricamente toccare l'11,4 per mille sulle abitazioni diverse da quelle principali (e il 6,8 per mille per quelle di lusso) oppure, in alternativa, sino al 3,3 per mille sulle abitazioni principali diverse da quelle di lusso.

La TASI si calcola con lo stesso criterio dell'IMU, quindi si prende la rendita catastale non rivalutata la si moltiplica per il coefficiente di rivalutazione (1,05) poi per il moltiplicatore (per le abitazioni il valore è pari a 160) ed infine si applica l'aliquota TASI. Al risultato bisogna sottrarre le detrazioni qualora i Comuni le abbiano stabilite. Per quanto riguarda l'Imu il percorso è lo stesso, anche se chiaramente bisogna applicare l'aliquota IMU, con la particolarità che nell'Imu resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali.

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L'accordo di incentivazione all'esodo raggiunto nell'ambito della legge 223/1991 può essere validato dall'Inps solo se tutti i lavoratori risultino in possesso dei requisiti prescritti. 

L’Inps ha fornito con il messaggio 3088/2015, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei casi in cui i datori di lavoro esodanti ex legge 92/2012 presentino all’Istituto accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità ordinaria a sensi della legge 223/1991.

Com'è noto la disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L’Inps all'esito di tali accordi eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di mobilità ordinaria). In tali casi l'inps ricorda tuttavia che l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato esclusivamente:

  • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della  prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Sarà cura dunque delle parti inserire espressamente nell'accordo la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo in caso in cui uno o piu' lavoratori interessati dalla procedura non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esodo. 

L'Inps ammette anche una comunicazione di validità dell'accordo successivamente ad un eventuale rigetto da parte dell'istituto. Laddove, infatti, la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati. A questo punto le parti stipulanti l’accordo possono ex post comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti.

Documenti: Messaggio Inps 3088/2015

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