Fisco

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La stima è che per 6 milioni di dichiarazioni (il 30% del bacino potenziale) non sarà necessario aggiungere nulla e basteranno i dati già contenuti nel modulo. Un clic e via. In ogni caso la dichiarazione potrà essere inviata a partire dal primo maggio e fino al 7 luglio.

Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata non potrà essere presentata in forma congiunta tramite il canale telematico predisposto dall'Agenzia delle Entrate. E' questa una delle principali limitazioni all'uso del nuovo modello messo a punto dall'amministrazione fiscale. Almeno per il primo anno di avvio sperimentale la dichiarazione precompilata può essere presentata in forma congiunta esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Ma non attraverso il canale telematico che potrà essere utilizzato solo per effettuare due dichiarazioni separate. Quest'anno, infatti, se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 15 aprile sui siti sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Inps. Dopo averla eventualmente integrata o corretta, potrà essere inviata dal primo maggio e fino al 7 luglio. I contribuenti però dovranno soppesare i possibili vantaggi offerti dall'accettazione della dichiarazione già preparata dal fisco come la limitazione dei controlli e l'erogazione immediata dei maxirimborsi e, dall'altro, la questione dei costi che i contribuenti dovranno sostenere nel caso in cui decidano di affidarsi a un Caf o a un professionista abilitato per scaricare e poi inviare la dichiarazione.

La sperimentazione della precompilata, che per il 2015 non conterrà tutte le informazioni sul contribuente (soprattutto quelle relative ai bonus fiscali), ha il vantaggio di bloccare i controlli dell'Agenzia sui dati documentali pervenuti all'amministrazione fiscale come quelli su banche e assicurazioni. Così come non cì saranno i con controlli preventivi su rimborsi oltre i 4mila euro che sono previsti in presenza di detrazioni per familiari a carico o eccedenze dalla dichiarazione dell'anno precedente. In caso di modifiche o integrazioni fatte di persona, invece, le Entrate effettueranno il controllo formale su tutti gli oneri indicati dal contribuente, compresi quelli trasmessi dai soggetti terzi. Un modo per limitare le verifiche del fisco è farsi assistere dal Caf o da un professionista: le responsabilità, in questi casi, ricadono infatti sui soggetti incaricati che rispondono per imposte, sanzioni e interessi, a meno che non riescano a provare il dolo del contribuente. Però se da un lato delegare a un professionista semplifica le cose, dall'altro comporta una spesa aggiuntiva. Ed a volte può capitare l'assurdo che per ottenere un rimborso di 20 euro dall'amministrazione finanziaria si debbano sborsare 50 euro per il Caf.

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Zedde

I contribuenti potranno sempre procedere alla compilazione della dichiarazione tramite il sistema tradizionale cioè con il 730 o con il modello Unico.

Kamsin Siamo vicini alla partenza della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal prossimo 15 aprile i contribuenti potranno accedere al modello precompilato elaborato dalla Entrate con le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia  (codice Pin e password), oppure della Carta Nazionale dei Servizi o delle credenziali Inps e decidere se accettarlo o integrarlo.

Il 730 precompilato si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia delle Entrate ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti, integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili.

La precompilata è comunque facoltativa. È infatti sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico). Il contribuente potrà quindi scegliere tra due strade. Prendere per buono il 730 precompilato e, se lo ritiene opportuno, integrarlo, oppure procedere alla dichiarazione dei redditi alla vecchia maniera. Una delle differenze principali sta però nei controlli: se si accetta il precompilato senza integrarlo non ce ne saranno. Inoltre, se il contribuente lo farà direttamente, senza dover ricorrere ad un CAF non dovrà sostenere alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Non è in alcun modo invece possibile spedire il 730 per raccomandata o consegnarlo all'Agenzia delle Entrate, si può utilizzare esclusivamente il canale telematico o direttamente o attraverso intermediario abilitato CAF o un commercialista. I costi degli intermediari saranno comunque più elevati perché diventano responsabili di tutte le incongruenze documentali risultanti dalla dichiarazione stessa.

Occhio però alle scadenze. Se si vuole utilizzare il modello precompilato la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire tra il 1° maggio ed il 7 luglio. In questo intervallo di date il contribuente può liberamente modificare e correggere il modello; alla fine è prevista una ricevuta di ritorno che certifica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

I destinatari. Per il primo anno di sperimentazione, il 730 precompilato vale solo per i contribuenti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente inseriti nella Certificazione Unica 2015 ed hanno presentato per il 2013 il modello 730 oppure il modello Unico o Unico Mini. Sono esclusi, quindi, i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. Tra questi i contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero) nonchè le colf e le badanti (in quanto le famiglie presso cui lavorano non sono considerate per legge sostituti d'imposta).

I redditi inseriti. L'Agenzia inserisce nel 730 precompilato le informazioni contenute nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo occasionale, ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, dati dei familiari a carico), alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze di imposte non richieste a rimborso, oneri detraibili in più periodi d'imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24), oltre agli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali e i contributi versati per lavoratori domestici.

Per l'anno 2014 l'Agenzia non ha ancora inserito spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri e assegno al coniuge separato, perchè non in possesso delle informazioni.
 
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Zedde

Particolarmente "pesante" il mancato adeguamento delle prestazioni all'inflazione delle prestazioni durante il biennio 2012-2013 e il non aver riconosciuto il bonus degli 80 euro ai pensionati.

Kamsin Il mancato avvio di una politica dei redditi familiari veramente adeguata alle esigenze ed alle necessità correnti (con particolare attenzione alle famiglie monoreddito e a quelle numerose); il mancato contemperamento degli interessi dei singoli in un contesto di obiettivi da perseguire per il benessere generale; il sempre più frequente ricorso a “prelievi straordinari” non sorretti da alcuna definita programmazione, ma dettati solo da necessità contingenti (“far cassa” ad ogni costo per far fronte alle spese correnti in continua ascesa); il diffuso assistenzialismo quasi sempre privo di adeguata copertura finanziaria; la difesa, spesso inspiegabile, di “interessi di parte” o di “privilegi indebiti”, estremamente costosi per la collettività, sono oggi tra i motivi che più ostano l’avvio di una politica fiscale realmente “equa” incentrata sui principi solidaristici che obblighi tutti indistintamente a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Il processo inflattivo, quale da anni interessa l’economia del Paese, colpisce particolarmente le pensioni sia per la rigidità dei relativi trattamenti sia anche perché i previsti meccanismi di adeguamento al costo della vita non sempre compensano in modo adeguato e sufficiente la progressiva diminuzione del potere di acquisto degli stessi o, vengono, addirittura, disattesi.

Al riguardo basta, infatti, ricordare due “fatti” per comprendere bene quanto rilevanti siano state le “iniquità” perpetrate, negli ultimi tempi, a danno dei pensionati:

  • il blocco dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita disposto a danno dei pensionati dei settori pubblico e privato per gli anni 2008, 2012, 2013 e, parzialmente, anche per il 2014;
  • il mancato riconoscimento ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 25 mila euro lordi annui del bonus di 80 euro netto mensile riconosciuto, a decorrere dal mese di maggio 2014 ai lavoratori dipendenti ricompresi nella medesima fascia reddituale.

La mancata rivalutazione delle pensioni, nelle percentuali quali periodicamente rilevate dall’ISTAT, ha comportato, ogni volta, per i pensionati un danno economico di rilevante portata non solo nell’immediato, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi, tale danno si protrae, ininterrottamente, all’infinito fino ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità, ove spettante ai superstiti.

Tali provvedimenti, nel disconoscere, infatti, l’incidenza obiettiva dell’erosione inflazionistica sui redditi considerati, di fatto, hanno comportato una sostanziale decurtazione del valore reale delle pensioni, con grave pregiudizio per le economie delle famiglie e in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.

In conseguenza del blocco anzidetto nel periodo considerato le pensioni superiori ad euro 1.441,59 nel 2012 e ad euro 1.486,29 nel 2013 (al lordo delle ritenute fiscali), malgrado le consistenti variazioni intervenute nel costo della vita, quali accertate dall’ISTAT, pari a + 2,7% nel 2012 e a + 3,0% nel 2013, non sono state rivalutate con grave ripercussione sulla economia familiare di oltre 5 milioni di pensionati che, a fronte di una considerevole crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, si son visti “impoverire” la loro fonte, spesso unica, di reddito……si spera ora che la Corte Costituzionale, al cui vaglio sono state rimesse le ordinanze in interesse, ponga fine a tale iniquità e ristabilisca finalmente quelle garanzie e quelle certezze oggi così largamente disattese ponendo fine, una volta per sempre, a interventi arbitrari, adottati a danno dei pensionati, in dispregio di tutele e di diritti sanciti dalla Costituzione.

Nell’udienza pubblica del 10 marzo scorso la Consulta ha discusso sulla questione di legittimità costituzionale del blocco. Ad oggi, però, il suo pronunciamento non è noto atteso che la sentenza non è stata ancora depositata in cancelleria e, conseguentemente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene il mancato riconoscimento ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 25 mila euro lordi annui del bonus di 80 euro netti al mese si è di fronte ad una discriminazione gravemente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Se è lodevole, infatti, venire incontro alle esigenze di vita dei lavoratori dipendenti che guadagnano poco (meno di 25 mila euro lordi all’anno) concedendo loro un contributo economico (80 euro netti al mese), di contro appare fortemente iniquo e penalizzante non procedere allo stesso modo nei confronti di altri soggetti (i pensionati) che si trovano nella medesima condizione.

Nel rapporto “Trattamenti pensionistici e beneficiari”, diffuso dall’ISTAT, si legge che nel 2013 il 41,3% dei pensionati ha percepito un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese mentre un ulteriore 39,4% ha beneficiato di una pensione compresa tra mille e duemila euro. Dai dati emerge una realtà sconvolgente…ben l’80,7% ha fruito nel 2013 di un reddito da pensione inferiore a duemila euro al mese, al lordo delle ritenute fiscali....una condizione di grande precarietà per tantissimi pensionati a fronte della quale sorge spontanea una riflessione….il trattamento di pensione non è forse una “retribuzione differita(come autorevolmente ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale) che, al pari del salario percepito in costanza di lavoro, deve assicurare al pensionato ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti quali sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione?.....e allora perché non si è provveduto analogamente anche nei loro confronti?….

La pensione non è, infatti, un privilegio o un regalo graziosamente elargito dallo Stato, ma un diritto soggettivo acquisito a seguito di versamenti obbligatori di contributi che va tutelato nei modi più opportuni ed al cui impegno non può sottrarsi lo Stato sociale trattandosi di un bene costituzionalmente tutelato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Non a caso la Risoluzione Europea sulle Pensioni, adottata dal Parlamento Europeo in data 21 maggio 2013, nel sottolineare una “errata sensibilità politica volta a percepire il tema pensioni più come un problema di finanza pubblica anzicchè come strumento di sviluppo economico da estrinsecarsi con il mantenimento del livello dei consumi e come volano di investimenti a medio e lungo termine”, deplora i forti tagli alle pensioni operati in taluni Paesi (tra cui il nostro) dal momento che “la riduzione delle prestazioni è solo indirizzata al risparmio di spesa senza tenere nella debita considerazione che ogni prelievo forzato finisce con l’incidere negativamente sui consumi e sulla occupazione determinando, spesso, situazioni di precarietà a livello delle singole famiglie soprattutto di quelle il cui unico reddito è solo pensionistico”.

Abbiamo solo riportato pochi esempi, quanto basta, però, per sottolineare, con la crudezza delle cifre, l’impoverimento di tanti, aggravato da distorsioni e disparità di trattamento, nella disattesa, spesso, di quei principi sanciti dal dettato costituzionale per il quale

  • tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge…… è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economia e sociale del Paese” (art. 3 Cost.),

in un contesto ampiamente partecipativo e solidaristico nel rispetto sempre dei bisogni e delle necessità dei singoli.

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Articolo a Cura di Fernando Sacco

Il 2015 per il governo, a proposito di finanza locale, deve essere l'anno che introduce la cosiddetta 'local tax' e supera il patto di stabilità interno.

Kamsin Il governo mette nero su bianco l’intenzione di arrivare nel 2016 ad una riforma delle tasse sulla casa, con il superamento dell’Imu e, probabilmente, della nuovissima Tasi. Nel Documento di economia e finanza che sarà varato venerdì, l’esecutivo annuncia infatti l’intenzione di modificare nuovamente il fisco sugli immobili arrivando a una "local tax comunale" che assorba le imposte sulla casa ed alcuni tributi di competenza municipale. Il riordino dovrebbe trovare spazio all'interno della prossima legge di Stabilità. 

Sulle abitazioni principali l'ipotesi di partenza, elaborata a fine dicembre dai tecnici del Mef, è quella di introdurre un'aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille piu' una detrazione standard di 100 euro. Dovrebbero esserci aliquote diversificate per case di lusso, quelle abitate da portatori di handicap gravi e nuclei familiari con piu' di tre figli. Sulle seconde case il prelievo ipotizzato è, al massimo, del 12 per mille.

Nelle intenzioni del Governo c'è poi il riordino di Tosap, Cosap e tassa sulle affissioni, le cd. imposte locali minori: gli esercizi, secondo le anticipazioni di Palazzo Chigi, pagheranno 120 euro al metro quadro all'anno (da calcolare in base al periodo di effettiva occupazione), salvo conguaglio in caso di diversa delibera comunale. I Comuni, infatti, avranno possibilità di determinare diversamente il canone patrimoniale di concessione o di autorizzazione. Presupposto per l'assoggettamento al nuovo canone locale è l'occupazione, anche abusiva, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile di Comuni e Province.

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Il Consiglio di Stato ha ritenuto «convincenti» le argomentazioni di Confprofessioni soprattutto «per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa».

Kamsin Il ministero del Lavoro ha riammesso ufficialmente i dipendenti degli studi professionali alla Cassa integrazione in deroga, strumento da cui erano stati esclusi con il decreto interministeriale del 1° agosto 2014. La decisione fa seguito all'ordinanza dell'u marzo scorso con cui il Consiglio di Stato ha accolto ricorso cautelare proposto da Confprofessioni nei confronti del Tar del Lazio, a cui l' associazione si era rivolta in precedenza con un'istanza di sospensiva del provvedimento.

Ne ha dato notizia lo stesso Dicastero di Via Veneto con una nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali. Nel documento il Ministero del lavoro ha infatti chiesto a regioni e Inps «di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di stato, consentendo l'accesso al trattamento di Cig in deroga» agli studi professionali.


La vicenda. La questione risale al nuovo regolamento su Cig e mobilità in deroga (decreto prot. n. 83473 del 1° agosto 2014) in cui è stato scritto che chiaramente che Cig e mobilità spettano esclusivamente «alle imprese» e non agli studi professionali.

La partita sembrava ormai chiusa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 6365 del 2014, che ha respinto l'istanza cautelare proposta da Confprofessioni contro il ministero del lavoro ai fini della sospensione del provvedimento. E invece si è riaperta a seguito di un secondo appello, sempre di Confprofessioni al Consiglio di stato, e con i giudici di palazzo Spada che emettono l'ordinanza n. 1108/2015 in cui ritengono «convincenti» le tesi di Confprofessioni sul pericolo di discriminazione dei professionisti rispetto alle imprese.

La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado, pur non chiudendo definitivamente la controversia - per la quale si tratterà di attendere la decisione, stavolta sul merito della questione, da parte del Tar e un eventuale nuovo ricorso al Consiglio di Stato - chiude, per il momento, l'annosa questione per i professionisti. Che, pertanto, possono chiedere e ottenere gli interventi di cassa integrazione guadagni con riferimento a situazioni di crisi occupazionali per i propri dipendenti.

«Per noi si è trattato di una battaglia sacrosanta contro un atto discriminatorio nei confronti dei professionisti e i loro dipendenti di studio, così come riconosciuto anche dal Consiglio di stato.», spiega il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «A questo punto, tocca alle regioni recepire l'ordinanza del Consiglio di stato, così come richiesto dal ministero del lavoro e disporre le risorse finanziarie ancora disponibili per concedere la completa erogazione dei trattamenti» aggiunge il presidente di Confprofessioni, sottolineando che «alcune regioni, come Marche, Lombardia e Veneto, si sono già attivate per consentire ai professionisti l'accesso alla Cig in deroga. Adesso attendiamo fiduciosi la sentenza di merito del Tar Lazio, auspicando che si possa mettere la parola fine a questa vicenda».

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L'assistenza di un Caf o di un professionista sarà ancora necessaria laddove il contribuente debba apportare modifiche alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

Kamsin Dal 15 Aprile per la prima volta lo Stato non chiederà ai cittadini informazioni già in suo possesso per la compilazione del modello 730. E questo è, sicuramente, un gran passo in avanti. Peccato manchino i dati sulle spese sanitarie, che debutteranno solo nel 2016. Dato che il 70 per cento dei contribuenti fa la dichiarazione proprio per recuperare, parzialmente, quanto speso dal medico o in farmacia in pratica due 730 precompilati su tre saranno da correggere e da rifare facendo venir meno molti dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di accettazione sic et simpliciter della dichiarazione. In tal caso l'aiuto di un Caf o di un professionista sarà indispensabile.

Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali che può esporre il contribuente a determinate conseguenze. Vediamo perchè.

Se la dichiarazione è accettata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche , e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:

  • -  non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali:
  • - non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Si ricorda che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando: quando vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale; se viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio; se si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.

Se la dichiarazione è modificata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

Si ricorda che la dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

Se la dichiarazione è trasmessa tramite un Caf o un professionista abilitato

Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista; inoltre non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo. Il vantaggio per il contribuente è dunque evidente: se ci sono delle ulteriori detrazioni da conteggiare e si commette un errore (materiale) sulla somma da versare le sanzioni saranno a carico del professionista o il Caf e non del contribuente.

Il controllo sui contribuenti. L’Agenzia può però sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Le Rettifiche. Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

In definitiva qualora solo qualora non si debbano effettuare modifiche, il 730 precompilato può essere accettato con il fai-da-te. In tutti gli altri casi può essere utile rivolgersi ad un professionista. Almeno fin quando non entreranno nella dichiarazione anche le spese sanitarie e quelle mediche.

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Claudio Ferolla - Ufficio studi Ordine nazionale dottori Commercialisti

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