Fisco

Fisco

Lo studio della Cgia di Mestre denuncia che se non si introdurrà la Local Tax il prelievo tributario sulle prime case schizzerà al 6 per mille nel 2016.

Kamsin Nel 2015 Imu e Tasi sono destinate ad aumentare: e se dal 2016 non verra' applicata la local tax, l'aliquota Tasi sulla prima casa rischia di salire al 6 per mille. E' il quadro che emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha preso in esame le delibere di approvazione delle aliquote Imu e Tasi per il 2015 dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sino a questo momento nel sito del Dipartimento delle Finanze.

"Il campione analizzato e' ancora molto ristretto - spiega la Cgia - Tuttavia, la tendenza appare abbastanza chiara: i Comuni, anche per l'anno in corso, hanno deciso di aumentare il peso fiscale dell'Imu e della Tasi. Fino ad ora sono poco piu' di una dozzina le amministrazioni comunali capoluogo di provincia che hanno deliberato le aliquote/detrazioni dell'Imu e della Tasi per il 2015. Ebbene, oltre la meta' dei Sindaci che hanno gia' deliberato - come quello di Arezzo, di Bologna, di Livorno, di Modena, di Potenza, di Rimini e di Treviso - ha deciso di aumentare il peso delle tasse sugli immobili. Spesso si tratta di ritocchi che interessano un numero di contribuenti relativamente modesto: tuttavia, il trend e' orientato verso un appesantimento del carico fiscale sugli immobili".

"I primi cittadini di Aosta, di Carbonia, di Pesaro e di Rovigo, invece, hanno confermato la stessa situazione del 2014 - prosegue la Cgia - Gli unici Comuni che, infine, hanno disposto di alleggerire il carico fiscale sui propri concittadini sono stati quelli di Enna e di Mantova". "A fronte di 1,5 miliardi di euro di mancati trasferimenti previsti per quest'anno - dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia - per assicurare i medesimi livelli dei servizi ai propri concittadini, la maggioranza dei Sindaci sottoposti a questa analisi ha deciso di ritoccare all'insu' le aliquote o di ridurre le detrazioni dell'Imu e/o della Tasi. E a rendere ancor piu' delicata la situazione segnalo che nel 2015 i Comuni non disporranno di 625 milioni di euro. Risorse stanziate a favore delle Amministrazioni comunali solo per il 2014 che, nelle iniziali intenzioni del legislatore, dovevano servire a ridurre il peso della Tasi sulla prima casa. Tra i tagli e il venir meno di queste preziose risorse, che nel 2014 sono servite ad abbattere il peso della Tasi sulla prima casa, per l'anno in corso mancheranno nelle casse dei Comuni oltre 2,1 miliardi di euro che, in parte, saranno coperti dai cittadini attraverso un inasprimento della tassazione sugli immobili".

"Ricordo - conclude Bortolussi - che con la Legge di Stabilita' 2015 e' stata scongiurata la possibilita', solo per l'anno in corso, di consentire ai Sindaci di aumentare l' aliquota della Tasi sulla prima casa fino al 6 per mille. Un pericolo, pero', che rischiamo di subire l'anno prossimo. Infatti, se dal 2016 non verra' applicata la local tax, la situazione si ripresentera' nuovamente".

seguifb

Zedde

Sit-In della Coalizione 27 Febbraio davanti la sede dell'Inps. Al Presidente dell'Inps, Tito Boeri, viene chiesta una riforma della previdenza che tenga in debita considerazione le esigenze dei lavoratori autonomi.

Kamsin Riformare la previdenza dei giovani lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi rivedendo le aliquote di contribuzione nella gestione separata e le regole di calcolo degli assegni contributivi qualora le prestazioni scendano sotto un determinato importo. Sono queste le parole d'ordine lanciate dal movimento dei freelance «coalizione 27 febbraio» al presidente dell'Inps Tito Boeri nel corso del sit-in che si è tenuto sotto la sede dell'istituto di previdenza pubblica a Roma. Il movimento è eterogeneo e unisce, per la prima volta, le partite Iva e i precari: tra gli altri, ci sono i freelance di Acta; la mobilitazione generale degli avvocati (Mga); gli archivisti Anai e Archim; i farmacisti Fnpi; geometri architetti, ingegneri.

Questa «coalizione» tra lavoro indipendente e dipendente chiede l'equità previdenziale attraverso correttivi solidaristici al sistema contributivo; la riduzione dell'aliquota della gestione separata Inps sui parametri europei; una «pensione minima di cittadinanza» superiore all'attuale assegno sociale; l'unificazione delle prestazioni previdenziali e l'avvio dell'unificazione delle casse previdenziali degli ordini professionali in crisi; lo sblocco delle indennità dei tirocinanti di «Garanzia giovani».

Riprendendo la battaglia della freelance di Acta Daniela Fregosi, l'estensione universale del welfare
e «un reddito di base». Perché gli indipendenti, in caso di un tumore ad esempio, sono coperti dall'Inps solo per 60 giorni. E un tumore non lo si cura in due mesi. 

Il movimento dei freelance chiede che ci siano accorgimenti anche per la forza lavoro, dai 20 ai 50 anni, che produce il 18% del Pil. Quanto alla richiesta avanzata da Boeri al governo Renzi di prevedere un «reddito minimo» per gli esodati over 55, i freelance scrivono nella lettera: «Intendiamoci, sono da tutelare ad ogni costo, ma c'è un mondo  il nostro che in questo stato di cose non accederà mai ad una pensione dignitosa, è sottoposto a una pressione fiscale insostenibile e non dispone né di welfare né diritti».

In poche righe, viene descritta la nuova questione sociale che riguarda sia la forza lavoro qualificata che tutti coloro che non hanno un contratto da dipendente. Un problema comune a molti, ma ignorato in un paese dove la precarietà viene affrontata con strumenti «residuali, familistici, lavoristi e un workfare paternalistico» sostengono gli studenti della Rete della Conoscenza. La critica alle riforme previdenziali risale alla riforma Dini del 1995: «Ha portato ad un sistema pensionistico ispirato alla logica dell'equilibrio attuariale, come si trattasse di una mera assicurazione privata  sostengono le Clap.  Oggi i contributi degli autonomi e quelli degli operaie impiegati sono la cassaforte del sistema pensionistico, servono a coprire i buchi della gestione dell'lnps».

seguifb

Zedde

Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell'immobile.

Kamsin Dal prossimo 6 maggio cambierà ufficialmente volto il prestito vitalizio ipotecario: enterà infatti in vigore la legge 44/2015, approvata a marzo dal Senato, che andrà a modificare il decreto legge 203 del 30 settembre del 2005. Il nuovo istituto sarà un'alternativa alla nuda proprietà, in grado di trasformare la casa in un bancomat, così da offrire ai pensionati in difficoltà la possibilità di accedere più facilmente ai finanziamenti bancari. 

Il nuovo prestito vitalizio ipotecario. La modifica introdotta dal legislatore intende rendere il prestito vitalzio ipotecario una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, concretamente praticabile, consentendo così al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare la proprietà residenziale (che viene comunque posta a garanzia del finanziamento tramite ipoteca) e senza dover pagare alcuna rata.

La restituzione del prestito avverrà infatti, di regola, alla morte del proprietario. Entro 12 mesi dal decesso gli eredi del beneficiario potranno scegliere tra l'estinzione del debito nei confronti dalla banca, la vendita dell'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. Le parti potranno, comunque, concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla morte del proprietario. 

Il vantaggio rispetto alla nuda proprietà. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offre al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. La quota del prestito richiedibile dipenderà però dall'età: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma potrebbe arrivare al 50% dell'immobile verso i 90 anni mentre a 60 è intorno al 15-20%.

L'intenzione del legislatore è quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria per rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).

Questa formula era stata già introdotta nel 2005 con il Dl 203/2005 ma non aveva attecchito. A frenare erano alcune "imperfezioni" come l'età un po' troppo elevata. A far naufragare la misura fu soprattutto l'eccessivo peso finale da ripagare alla banca che in alcuni casi, una volta messi insieme gli interessi da ripagare e il valore del prestito, finiva addirittura per superare il prezzo dell'immobile. A quel punto gli eredi, non solo si trovavano senza niente, magari senza nemmeno saperlo, ma dovevano pure pagare la parte in più che ancora spettava alla banca. Un meccanismo totalmente a sfavore delle famiglie che ora è stato eliminato e che dovrebbe aiutare il decollo dell'istituto.

seguifb

Zedde

Bruno Franzoni - Ordine Nazionale Consulenti Tributaristi

Per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata, integrata ed inviata alle Entrate a partire dal 1° maggio e sino al 7 luglio. Sino ad allora i contribuenti potranno solo accedere, tramite i pin dispositivi, al modello redatto dall'Agenzia per prenderne visione. Bisogna quindi attendere ancora alcuni giorni prima di poter concretamente inviare il modello all'amministrazione finanziaria e fruire delle agevolazioni sui controlli. 

Ricordiamo che il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015  e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Niente precompilata, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno ricorrere alle vie ordinarie anche i lavoratori con partita iva e comunque coloro che non sono in possesso dei requisiti per la presentazione del 730.

Le rettifiche al 730 seguono il canale ordinario. Attenzione poi agli errori. Una volta trasmesso il modello il contribuente non può infatti inviare una nuova dichiarazione precompilata (neanche entro il 7 luglio, cioè se c'è ancora tempo prima dello spirare dell'ultima data utile per inviare il modello). Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

In pratica se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo non può però essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

seguifb

Zedde

Dall'inizio dell'anno oltre 34mila contribuenti pugliesi hanno richiesto le credenziali di accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, che aprono le porte al 730 precompilato: sale così a quota 162mila il numero di contribuenti pugliesi abilitati a «Fisconline». I pin richiesti direttamente tramite il sito internet delle Entrate sono stati 29mila, mentre quelli richiesti in un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria sono stati 5mila, 100 quelli rilasciati via call center e 17 quelli richiesti presso i Consolati. A darne notizia è l'Agenzia delle Entrate pugliese, segnalando che al numero totale di contribuenti pugliesi abilitati a Fisconline devono essere sommati i cittadini già in possesso del pin dispositivo dell'Inps. Infatti, questi possono accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell'ente previdenziale, raggiungibile an
che attraverso un link presente sul sito internet delle Entrate. Quattro le vie disponibili per ottenere il Pin: direttamente online dal sito dell'Agenzia delle Entrate; per telefono tramite il call center; in un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria; con la Carta nazionale dei Servizi. Per ottenere l'abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all'homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà al proprio domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di primo accesso. Per chi fa richiesta del Pin in ufficio, il contri
buente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l'abilitazione attraverso il Web. Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il "nome utente" (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione «Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio» nella sezione «Profilo utente», inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su «invia». La
),:q5 ADDIO ALLE CARTE In aumento l'utilizzo del web per le dichiarazioni
seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato. Quanto ai contribuenti in possesso di «Smart Card/Cns», questi beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l'accesso a Fisconline. Quando il contribuente smarrisce la password è possibile ripristinarla. Per farlo è necessario accedere alla funzione «Ripristina password» nell'area Entratel/Fisconline della home page del sito delle Entrate inserendo il codice Pin e la password iniziale. Chi non trova nemmeno la password iniziale deve chiedere in uno degli uffici dell'Agenzia di annullare l'attuale abilitazione e domandarne una nuova.
 
Secondo l'Inps nella DSU bisogna dichiarare anche le borse di studio, rendite Inail, pensioni estere e i contributi di affitto erogati dai comuni.

Kamsin Isee 2015 ad ampio raggio. La precisa il messaggio Inps 2353/2015 nel quale l'istituto ha riportato, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcune risposte ai principali quesiti relativi all'interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli che erano stati sollevati dai Centri di Assistenza Fiscale.

Il nuovo Isee è in vigore dal 1° gennaio, per effetto del dpcm n. 159/2013 che ha introdotto le nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 171/2014. In fase di prima applicazione delle nuove norme, spiega l'Inps nel messaggio n. 2353/2015, numerosi sono stati i quesiti sull'interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli. Quesiti ai quali l'istituto ha risposto di concerto con il ministero del lavoro (Faq).

Mutuo intestato ad altri. In presenza di patrimonio immobiliare all'istituto è stato chiesto se la detrazione del mutuo residuo può essere fatta anche qualora l'intestatario (del mutuo) sia una persona diversa dal proprietario dell'immobile. L'Inps precisa che il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell'immobile e non con riferimento agli intestatari del mutuo. Quindi, per esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% ciascuno), ma soltanto uno dei due contrae il mutuo per l'acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell'immobile nel limite della loro quota di possesso (50% ciascuno).

Borse di studio, rendite Inail e pensioni. L'Inps indica che anche la pensione di guerra e la rendita Inail devono essere inserite (quadro FC4) perché non sono erogate dall'Inps e, dunque, l'istituto non ne è a conoscenza. Stesso discorso per le borse di studio, come per esempio quelle erogate dall'Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), peraltro prive di certificazione; oppure per esempio quelle erogate dalla regione Sardegna, quando viene rilasciato un Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ «Redditi totalmente esentati da imposizione». In tutti questi casi, ha precisato l'Inps, gli importi vanno indicati (in FC4) poiché si tratta di redditi esenti da imposte. La stessa conclusione l'Inps fa per la pensione AVS Svizzera: deve essere indicata nella Dsu (quadro FC4). Nel modulo, precisa l'Inps, non è presente la voce «pensioni estere» quindi anche la pensione AVS è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta in attesa di modifiche della modulistica, vanno indicate nel campo «redditi di lavoro dipendente tassi esclusivamente all'estero».

Contributo affitto. Nella Dsu va indicato anche il contributo affitto erogato dal Comune, in quanto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile ad una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi.

Patrimoni all'estero. E' stato chiesto di sapere come inserire i rapporti finanziari gestiti da intermediari esteri, dal momento la procedura Inps di controllo scarta le Dsu con codice fiscale intermediario estero in quanto «non conforme». L'Inps indica che, in questi casi, può essere inserito il carattere «E» come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice fiscale, per operatori per esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile). Quanto alla determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all'estero da soggetti residenti (per esempio redditi fondiari) da indicare nella Dus (quadro FC4) l'Inps ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili in Italia deve essere dichiarato l'ammontare netto tassato all'estero; se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia.

seguifb

Zedde

I lavoratori autonomi che aderiscono al nuovo regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, possono scegliere anche una facilitazione di carattere previdenziale.

Kamsin I lavoratori autonomi iscritti nella gestione artigiani e commercianti che hanno optato per il nuovo regime dei minimi possono versare i contributi pensionistici solo in percentuale sul reddito forfettario e non piu', come accade di regola, sul minimale. Lo prevede un passaggio della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e della Circolare Inps 29/2015. La novità è significativa soprattutto in un periodo di crisi perchè consentirà ai lavoratori autonomi che scelgono questo regime di non versare piu' la "quota fissa" di circa 3.500 euro annui ai fini previdenziali ma un contributo ridotto, anche al di sotto del cd. minimale.

I Destinatari. L'agevolazione spetta, su domanda,  ai soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 (cioè il cd. nuovo regime dei minimi 2015) cioè in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.  Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco disponibile nel seguente allegato.

Il vantaggio. Il regime agevolato, è opzionale e quindi è accessibile esclusivamente a domanda, e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'articolo 2 comma 29 della legge 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

In altri termini chi opta per l'agevolazione pagherà meno contributi ma rischia di dover fare i conti con una pensione ancor più magra e lontana nel futuro. Infatti il pagamento di contributi inferiori rispetto a quelli calcolati sul reddito minimale determinerà inevitabilmente una contrazione dei mesi accreditati con un prolungamento degli anni necessari a raggiungere il diritto per poter accedere alla pensione.

Ad esempio se un artigiano è chiamato attualmente a versare una contribuzione minima di circa 3.530 annui (3.521,62 finalizzati alla pensione e 7,44 per maternità). Se un artigiano "nei minimi" decidesse di optare al regime agevolato pagando, in base al reddito denunciato all'agenzia delle Entrate, una contribuzione pari a 1.768,25 euro si vedrebbe accreditare solo sei mesi a fini pensionistici a fronte di un'attività lavorativa durata un anno. È evidente quindi che la minor contribuzione pagata oggi si ripercuoterà negativamente sulle prestazioni future.

I limiti. I soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni non potranno fruire contestualmente delle riduzione contributiva del 50% prevista dalla normativa vigente. Pertanto l'agevolazione in parola è alternativa con la riduzione percentuale. Inoltre è esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione delle riduzione contributiva di tre punti percentuali. Attualmente tali lavoratori versano il 19,65% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22,65 per cento.

Le modalità. L'accesso al regime previdenziale agevolato è del tutto facoltativo e avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps. A questo riguardo l'Inps distingue tra soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015 e soggetti che la intraprendono da data successiva. I primi hanno l'onere di compilare il modello telematico (predisposto all'interno del cassetto per artigiani e commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato slitta all'anno successivo, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda (sempre entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza).

I soggetti che intraprendono, invece, una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato (sempre attraverso la procedura telematizzata del cassetto previdenziale) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

seguifb

Zedde

A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati