Fisco

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Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin Ai contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni resta poco più di una settimana per effettuare il pagamento senza incappare in sanzioni e interessi. Per regolarizzare la propria posizione, infatti, c’è tempo fino al prossimo 31 marzo secondo una norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge 4/2015 approvato la scorsa settimana in via definitiva dal Parlamento. Non ci sarà dunque nessuna sanzione o interessi nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato la data del 10 febbraio a condizione che lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.

Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).

Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifi caaliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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L'istituto di previdenza ha precisato che il nuovo sgravio contributivo per chi assume stabilmente è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni di natura economica.

Kamsin Il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni che assumano natura economica (e non invece di sconto contributivo). Lo ha precisato l'Inps con la Circolare 17/2015. Occhio dunque a verificare la natura dei benefici di cui intende fruire perchè la precisazione consentirà di abbinare - anche se per un periodo limitato di tempo - l'agevolazione fino a 8.060 euro all'anno riservata ai contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 con altri incentivi già presenti nel sistema per agevolare il reinserimento di alcune categorie di lavoratori.

Nello specifico i datori di lavoro possono usufruire del nuovo bonus in combinazione con:

1) l'incentivo portato in dote dai lavoratori beneficiari dell'Aspi, che consiste nel 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (l'agevolazione rimarrà in vigore anche con il superamento dell'Aspi a favore della Naspi, in attuazione del jobs act);

2)  l'incentivo per chi assume iscritti alla Garanzia Giovani (programma che dura un anno);

3) il bonus per chi assume iscritti alle liste di mobilità, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto al trattamento;

 4) il bonus riferito ai giovani lavoratori agricoli (legge 116/2014);

5) gli incentivi previsti per particolari categorie di lavoratori disabili e per l'assunzione di giovani genitori (l'incentivo è pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.).

Il datore dovrà curare gli adempimenti indicati per ciascuna agevolazione e vagliare le condizioni previste dalle diverse misure: il cumulo con il bonus per chi assume percettori dell'Aspi è subordinato, ad esempio, al rispetto delle regole "de minimis" e al fatto che l'assunzione non derivi da un obbligo di legge o di Ccnl.

E' invece possibile cumulare solo parzialmente il beneficio con il cosiddetto «bonus Letta» (quello riservato ai giovani svantaggiati con meno di 29 anni di età ai sensi del Dl 76/2013).  Quest'ultimo potrà essere usato solo per l'eventuale quota di contribuzione mensile eccedente il tetto di 671,66 euro previsto per l'esonero contributivo (euro 8.060,00/12).

Difatti, nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare del bonus letta non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66. Per esempio, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di stabilità 2015 per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34, corrispondenti alla differenza fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto (671,66).

Il bonus, invece, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.

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I reati caratterizzati da scarsa offensività sociale puniti con la reclusione sino ad massimo di 5 anni potranno essere non piu' perseguibili penalmente. La decisione sarà del giudice.

Kamsin I reati puniti con meno 5 anni di reclusione o solo con la pena pecuniaria potranno, a determinate condizioni, non essere piu' perseguibili penalmente. Dal prossimo 2 Aprile entrerà infatti in vigore il decreto legislativo 28/2015 che da' attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 , in materia di pene detentive non carcerarie, depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio. Il provvedimento introduce , in particolare, nel nostro ordinamento l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, un nuovo istituto che mira alla rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una scarsa gravità.

E' così perseguita la finalità di evitare l'avvio o il proseguimento di giudizi penali - con conseguenti risparmi in termini di economia processuale - laddove la sanzione penale non risulti necessaria; per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.

Per la concessione del beneficio ci sono precise condizioni: l'archiviazione potrà essere infatti concessa solo con riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. Inoltre la non punibilità opererà quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

La disciplina introdotta non prevede però alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione.

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Atteso il giudizio della Corte Costituzionale sulla legittimità, per il biennio 2012 2013, del blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS.

Kamsin E' atteso a giorni il pronunciamento della Corte Costituzionale sul blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. Come si ricorderà nel 2011 il Governo Monti  ha sospeso l'indicizzazione al costo della vita delle pensioni di importo mensile superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (circa 1.400 euro mensile al lordo delle ritenute fiscali). 

Una fascia reddituale decisamente bassa che ha fortemente penalizzato oltre sei milioni di pensionati che, a fronte di una crescente inflazione (pari a + 2,7% nel 2012 e + 3,0% nel 2013) si son visti decisamente impoverire ulteriormente il trattamento pensionistico in godimento contro ogni logica e in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.

Il “danno economico” arrecato ai pensionati destinatari del provvedimento è estremamente rilevante non solo per gli anni in cui opera il blocco, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero negli anni successivi, tale danno si protrae ininterrottamente all’infinito fino ad incidere sulla misura delle pensioni di reversibilità, ove spettanti ai superstiti.

La tabella seguente mostra quanto potere di acquisto hanno lasciato sul campo gli assegni superiori a 3 volte il minimo inps rispetto alla disciplina vigente sino al 2011 (si noti che la "colpa" della perdita non è solo data dalla mancata rivalutazione del biennio 2012-2013 ma anche dalla riduzione dell'indice di perequazione da attribuire per gli assegni superiori a 4 volte il minimo come stabilito dalla legge 147/2013).

Sulla legittimità della norma dovrà ora pronunciarsi la Consulta che è stata chiamata in causa dal Tribunale di Palermo, dalla Corte dei Conti della Regione Liguria e dalla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna. Sotto la lente dei giudici c'è la sospetta violazione di diversi principi sanciti dal dettato costituzionale, in particolare quelli della “uguaglianza”, della“adeguatezza” e della “proporzionalità” della retribuzione differita tutelati dagli articoli 3 e 36 Cost., nonché dei principi della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche di cui all’art. 53 Cost.

La pronuncia è attesa dai pensionati serenamente, con la speranza che l’iniquità del blocco della rivalutazione automatica delle pensioni, ai fini di un loro adeguamento alle variazioni del costo della vita quali periodicamente accertate dall’ISTAT, sarà definitivamente cancellata con una sentenza rispettosa dei principi posti a fondamento del vivere civile.

Va da sé, infatti, che le reiterate sospensioni del meccanismo perequativo, comportando di fatto una sostanziale decurtazione del “valore” delle pensioni, finiscono col disconoscere l’incidenza obiettiva della erosione inflazionistica sui redditi considerati con gravi ripercussioni sulle economie delle famiglie che vedono sempre più impoverita la loro fonte (spesso unica) di reddito.

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A cura di Fernando Sacco

Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin E' arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli. Vediamo dunque le novità.

I Terreni Esenti dal pagamento dell'IMU

Il testo del provvedimento prevede che l'esenzione totale dall'IMU si applichi ai terreni, anche non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre per quelli parzialmente montani godono dell'esenzione esclusivamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (anche qualora affittino o concedano in comodato i terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e quelli non montani non hanno diritto ad alcuna esenzione. Dal pagamento dell'imposta sono esentati anche coloro che affittano o conc

Non vengono, invece, esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che intendono affittare o dare in comodato i terreni.

È stata poi introdotta l'esenzione per i terreni nelle isole minori ed una detrazione di 200 euro per la cosiddetta «collina svantaggiata» ovvero quei comuni che sono ubicati in un'area compresa nei comuni di pianura e quindi totalmente privi di esenzione. Comuni che erano nell'elenco della circolare del 1993, ma che non rientrano più nei criteri di classificazione dell'ISTAT né come montani, né come parzialmente montani e che di fatto si ritrovavano ad essere equiparati alla pianura e, quindi, con pagamento totale, avendo invece caratteristiche e redditività nella più parte dei casi molto differente rispetto alla pianura.

Slittamento delle sanzioni sino al 31 Marzo 2015

I contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione, hanno dovuto versare l'imposta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015. Dato che sono cambiate le regole piu' volte il testo del provvedimento ha introdotto una modifica che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato pagamento rispetto alla data del 10 febbraio, a condizione che il versamento dell'imposta per il 2014 avvenga entro il 31 marzo 2015. In pratica si introduce un'ulteriore proroga del termine di pagamento ad una data successiva. 

Rimborso dell'Imu non dovuta

Altra disposizione introdotta durante l'esame al Senato, è quella che dispone, per i contribuenti che hanno già effettuato versamenti di IMU non dovuta – a fronte dei nuovi criteri per i quali risultavano ora esenti – il diritto ad un rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.

Abolizione disposizioni Fiscali sull'Agricoltura

Infine nel provvedimento vengono abolite le disposizioni fiscali a favore dell'agricoltura, introdotte recentemente, che consentivano ai produttori agricoli che rientrassero nell'ambito di applicazione dell'IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative.

Il Governo ha giustificato l'abrogazione di questa disposizione con la mancata ricezione della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.

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Il Senato ha dato il via libera alla legge sul Divorzio Breve. Il testo ora torna alla Camera per la terza Lettura. Resterà però il passaggio della separazione.

Kamsin Se mesi per divorziare se i coniugi fanno una scelta consensuale. Un anno se si tratta di un addio giudiziale. Oggi il Senato ha votato e approvato la legge sul divorzio breve con 228 si'. Stralciato invece il cosiddetto divorzio lampo che consentiva di saltare a pie' pari la separazione, il ddl, che torna alla Camera per l'approvazione definitiva perche' Palazzo Madama ha apportato delle modifiche tecniche al testo, accorcia i tempi per dirsi addio. Non servono piu' gli attuali tre anni di separazione per presentare domanda di divorzio ma bastano dodici mesi in caso di giudiziale e soltanto sei mesi per la consensuale.

"Il gruppo del PD vota a favore del disegno di legge sul divorzio breve perche' e' una legge che produrra' un passo avanti importante nella legislazione italiana in materia di scioglimento del matrimonio, verso la soluzione di questioni molto sentite da tanti cittadini. E' una legge giusta, necessaria ed attesa" ha detto il senatore Claudio Martini, vicepresidente del gruppo del Pd nella dichiarazione di voto in Aula.

"L'approvazione da parte del Senato del divorzio breve rappresenta una splendida notizia. Auspichiamo che la Camera dei deputati sappia approvare definitivamente la legge in tempi brevissimi". E' quanto dichiara il deputato di Forza Italia, Luca d'Alessandro, segretario della commissione Giustizia alla Camera.

"Via libera del Senato al divorzio breve. Grazie ad Area popolare evitato il divorzio stile 'Las Vegas', garantendo pero' tempi piu' rapidi e diritti per minori e coniuge debole". Lo scrive su twitter il presidente del gruppo al Senato di Area popolare Ncd-Udc, Renato Schifani.

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