Fisco

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Da domani tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, non potranno piu' ricevere pagamenti in forma cartacea.

Kamsin Da domani scatterà l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di utilizzare con le imprese fornitrici esclusivamente la fattura elettronica. Si tratta dell'ultimo step previsto dalla legge 244 del 2007 che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione per i fornitori di beni e servizi.

La misura non è nuova. L'obbligo di fatturazione elettronica era stato, infatti, introdotto su base volontaria dal 6 dicembre 2013 nei confronti di quelle amministrazioni che avessero stipulato specifici accordi con i propri fornitori. Dal 6 giugno 2014, poi, l'obbligo è scattato nei confronti dei ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Da domani, invece l'obbligo scatterà nei confronti di tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche tra cui in particolare gli enti locali. Il termine del 31 marzo è stato così fissato dal decreto legge 66 2014 in sostituzione del precedente termine del 6 giugno 2015 individuato dalla legge 244/2007. Un primo fondamentale passo in attesa che lo stesso strumento sia poi esteso, con uno dei prossimi decreti delegati, anche ai rapporti tra privati. Da domani quindi nessun ente pubblico potrà più accettare o pagare semplici ricevute in forma cartacea.

Da qui a fine anno la Cgia stima, ricalcando i dati dell'Agenzia delle Entrate, che verranno emesse 50 milioni di fatture digitali, per un valore di 135 miliardi di euro. Verranno coinvolti 2 milioni di fornitori, incaricati di inviare le fatture a 21.840 pubbliche amministrazioni. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, la sperimentazione è stata finora particolarmente fruttuosa, visto che in nove mesi sono state emesse 2,7 milioni di fatture elettroniche, con uno scarto sostanzialmente limitato del 17%, dovuto in gran parte a «problemi facilmente risolvibili».

Dopo Pasqua comincerà invece il conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 15 aprile lavoratori dipendenti e pensionati potranno cominciare ad accedere online direttamente o con l'aiuto di Caf e commercialisti al 730 già parzialmente predisposto dalle Entrate. Il primo passo necessario è quello di dotarsi del pin di Fisconline o dell'Inps per poter scaricare il proprio documento personale che, integrato o meno, potrà essere riconsegnato all'Agenzia a partire dal primo maggio e fino al 7 luglio.

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Cresce dello 0,2 per cento l'importo degli assegni erogati dai comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate.

Kamsin Per l'anno 2015 l'assegno mensile di maternità vale 338,89 euro, quello per il nucleo familiare, sempre su base mensile e in misura intera, 141,31 euro. I limiti Isee per il diritto alle prestazioni sono fissati rispettivamente a 16.954,95 euro (assegno maternità) e 8.555,99 euro (assegno nucleo familiare). Lo comunica l'Inps con la Circolare 64/2015 precisando la portata dell'aggiornamento indicato nel comunicato del dipartimento delle politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, pubblicato nella G. U. del 25 marzo. Ovviamente, ricorda l'Inps, l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2014, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2014.

Com'è noto dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova disciplina per valutare la ricchezza delle famiglie al fine di ottenere i servizi socio-asstenziali da parte dello Stato e dei Comuni. La riforma, interessandosi anche degli assegni concessi dai comuni, ha fissato nuove «soglie» per il diritto e, soprattutto, ha cambiato l'indice di riferimento: non più l'ise ma l'Isee. L'aggiornamento Istat (più 0,2%) riguarda entrambe le prestazioni corrisposte dai comuni: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità alle madri, prive di tutela previdenziale obbligatoria.

Come previsto dalla Finanziaria 1999, che le ha istituite, le provvidenze sono soggette a rivalutazione annuale unitamente ai limiti reddituali che verificano diritto e misura, fissati in base al cosiddetto «riccometro».

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In attesa dell'atteso piano contro la povertà già più volte annunciato per giugno dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti (che per il momento ha bocciato il reddito minimo nella versione M5S), restano ancora al palo le due misure specificamente concepite finora per supportare i nuclei familiari alle prese con gli effetti dei lunghi anni della crisi economica. Kamsin Stiamo parlando del bonus per le famiglie numerose, inserito nell'ultima Legge di stabilità. Sono passati, infatti, oltre tre mesi dall'approvazione del provvedimento (la legge 190 del 24 dicembre 2014), ma del decreto necessario un Dpcm per sbloccare la norma, attesa dal 1° gennaio, e renderla finalmente operativa non c'è traccia.

A confermarlo è lo scambio "epistolare" avvenuto nei giorni scorsi all'interno della commissione Affari sociali della Camera, dove i deputati Mario Sberna e Roberto Capelli, ambedue esponenti del gruppo Per l'ItaliaCd, hanno chiesto al dicastero del Lavoro delucidazioni su questa misura, peraltro minimale: si tratta  lo ricordiamo  di uno stanziamento di appena 45 milioni di euro, da destinare a buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei con almeno 4 figli minori. Un bonus vincolato per di più al reddito: per beneficiarne, quello ai fini Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) non deve superare 8.500 euro annui.

Sberna e Capelli sottolineano il ritardo, che sta «eludendo le attese» proprio delle famiglie «maggiormente bisognose di aiuti in tempi brevi». La risposta dell'ufficio legislativo del ministero di via Veneto assicura che, «in raccordo con l'Inps», si sta cercando di «garantire, nel più breve tempo possibile, il sostegno economico».

Il problema  par di capire sta nel riferimento al reddito Isee, indicatore a sua volta riformato dal 1° gennaio scorso, con annessi ritardi paralleli collegati all'adozione del nuovo strumento. Gli uffici spiegano difatti che «è necessario acquisire dall'Inps un numero congruo di dichiarazioni ai fini Isee per poter simulare gli effetti connessi alla misura e, conseguentemente, l'importo del beneficio».

Al palo anche l'altra misura, il bonus bebe'. Per incentivare la natalità e dare un sostegno economico alle famiglie, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno mensile pari a 80 euro o 160 euro mensili secondo i limiti diretto familiare certificati dal modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, quindi esente ai fini Irpef, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito  dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea  o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di lungo periodo residenti in Italia.

Il decreto è stato firmato dal Cdm lo scorso 10 febbraio ma ancora oggi il provvedimento non è arrivato in Gazzetta e, pertanto, la misura non è operativa.

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Secondo il Tar anche la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non devono essere considerati quali "redditi" ai fini dell'Indicatore.

Kamsin Strada in salita per l'Isee, l'indicatore che dovrebbe fotografare con maggiore precisione la situazione patrimoniale dei cittadini in condizioni disagiate per la concessione dei benefici socio-assistenziali da Stato e Comuni.

Tre sentenze del Tar del Lazio (nn. 2454, 2458 e 2459 del 2015) hanno messo in luce due anomalie, e non di poco conto, del decreto che regola il nuovo indicatore: la prima si riferisce ad una disparità di trattamento tra disabili a seconda della minore o maggiore età (Isee favorito da franchigie da 4.000 a 9.500 euro solo nel caso dei minori). L'altra invece include fra gli incrementi di "ricchezza" del richiedente anche i trattamenti previdenziali e assistenziali percepiti in condizioni di disabilità. Come dire che la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non devono essere considerati quali "redditi" ai fini dell'Indicatore.

Le irregolarità del decreto devono essere perciò sanate con un appropriato intervento legislativo, purtroppo attraverso un iter alquanto complesso e che tiene ora in sospeso l'efficacia del sistema. È anche vero che l'Inps, sul suo sito, precisa che in caso di difficoltà per l'Isee Sociosanitario è consentito richiedere allo stesso tempo un Isee ordinario, senza ricevere per questo il rigetto o lo scarto della domanda.

Ma anche l'Isee ordinario mostra le sue pecche. La maggior parte dei Comuni non ha ancora provveduto ad applicare i nuovi valori di calcolo previsti dalla legge e da applicare all'Isee 2015, lasciando così ancora in vigore gli importi del 2014; col rischio di considerare "poveri" oppure "ricchi" quelli che un corretto Isee valuterebbe altrimenti.

Assistenza domiciliare. A far le spese in questi giorni dell'Isee azzoppato sono gli interessati al progetto Inps "Home care Premium" che riserva ai pubblici dipendenti e ai pensionati del settore pubblico (ex Inpdap ed ex Enam), oltre ai rispettivi coniugi e familiari di primo grado, la possibilità di usufruire di diverse misure di assistenza, in particolare a domicilio, se sono in condizioni di non autosufficienza. La scadenza per la presentazione delle domande  presso i Comuni oppure on line sul portale dell'Inps è stata prorogata alle ore 12 del prossimo 31 marzo. Con la domanda va presentata la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) collegata all'Isee Sociosanitario della famiglia nella quale è presente il beneficiario. Le anomalie riscontrate dal Tribunale del Lazio rischiano di mettere fuori gioco non pochi partecipanti al progetto.

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A cura di Vittorio Spinelli

E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che sposta al 31 marzo il termine per saldare l'Imu sui terreni montani relativa all'anno 2014. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che converte il decreto legge 4/2015 in materia di esenzione imu per i terreni montani. Con la definitiva entrata in vigore del provvedimento i contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni avranno tempo sino al 31 marzo per effettuare il pagamento del tributo, la cui scadenza era fissata lo scorso 10 febbraio,  senza incappare in sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.

Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).

Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin Ai contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni resta poco più di una settimana per effettuare il pagamento senza incappare in sanzioni e interessi. Per regolarizzare la propria posizione, infatti, c’è tempo fino al prossimo 31 marzo secondo una norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge 4/2015 approvato la scorsa settimana in via definitiva dal Parlamento. Non ci sarà dunque nessuna sanzione o interessi nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato la data del 10 febbraio a condizione che lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.

Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).

Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifi caaliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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