Il Fondo di Integrazione Salariale
Come noto il FIS è stata una delle novità della Riforma del Jobs Act che ha sostituito il vecchio Fondo di Solidarietà residuale con l'obiettivo di garantire prestazioni di integrazioni salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel perimento della Cassa Integrazione. In particolare sono attratti dall’ambito di applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della CIGO e/o della CIGS di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del medesimo Decreto. Il Fondo garantisce l’assegno di solidarietà e, per i soggetti datoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’assegno ordinario per le causali ammesse dalla legge.
Le due prestazioni, in sostanza, consentono la copertura degli eventi di sospensione dell'attività lavorativa in misura molto simile a quanto avviene per la CIG. Per garantire le suddette prestazioni i datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono tenuti al versamento di un contributo ordinario sulla retribuzione imponibile pari allo 0,65 per cento, se occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45 per cento se occupano mediamente sino a 15 dipendenti, più un contributo addizionale, pari al 4 per cento della retribuzione persa, per l’accesso alle prestazioni di assegno ordinario o di solidarietà.
Oltre a tali limiti l’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, nella versione originaria, aveva previsto che, a regime, le prestazioni non potessero essere erogate in misura superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del medesimo, stabilendo così il c.d. tetto aziendale. In termini transitori, l’art. 44, comma 5, nella fase di avvio del Fondo e limitatamente al periodo 2016- 2021 aveva previsto un’applicazione graduale di tale rapporto prevedendo che l’erogazione delle provvidenze non fosse soggetta a limitazioni per l’anno 2016 e che fosse limitata ad un rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate pari rispettivamente a dieci volte per l’anno 2017, otto volte per il 2018, sette volte per il 2019, sei volte per il 2020 e cinque volte per il 2021. La legge di bilancio per il 2018 fissa in termini strutturali il tetto aziendale in dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, fatte salve le prestazioni già deliberate, abrogando l’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015. Con la novella a decorrere dal 2018 viene quindi a cessare il regime transitorio. Resta fermo che le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono liquidate nei limiti delle risorse finanziarie da esso acquisite secondo principi di equilibrio di bilancio.