Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.
Il Fondo di Integrazione Salariale
Come noto il FIS è stata una delle novità della Riforma del Jobs Act che ha sostituito il vecchio Fondo di Solidarietà residuale con l'obiettivo di garantire prestazioni di integrazioni salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel perimento della Cassa Integrazione. In particolare sono attratti dall’ambito di applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della CIGO e/o della CIGS di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del medesimo Decreto. Il Fondo garantisce l’assegno di solidarietà e, per i soggetti datoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’assegno ordinario per le causali ammesse dalla legge. Le due prestazioni, in sostanza, consentono la copertura degli eventi di sospensione dell'attività lavorativa in misura molto simile a quanto avviene per la CIG.
Il computo della durata
Facendo seguito a richieste di chiarimento di alcune aziende circa la durata massima complessiva delle prestazioni ottenibili per ciascuna unità produttiva, l'Inps spiega poi che nel calcolo della durata massima complessiva delle prestazioni erogabili dal FIS, la durata dell'assegno di solidarietà è computata per la metà fino a 24 mesi nel quinquennio mobile; oltre i 24 mesi la durata è computata per intero (Circ Inps 176/2016). Infine, integrando le precedenti istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di prestazione da parte dei fondi di solidarietà (circolare n. 170/2017), l'Inps illustra che il ticket va obbligatoriamente inserito all'atto della compilazione della domanda online, utilizzando la funzionalità «Inserimento ticket» all'interno della procedura d'inoltro della domanda al fondo di bilaterale. Non va quindi utilizzato l'applicativo «Gestione ticket», riservato alle richieste di cassa integrazione ordinaria e straordinaria all'Inps.