Alla novità sono interessate le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti ordinari oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà.
Proroga della Cigs
Per l'accesso all'ulteriore periodo di Cigs, di durata massima di 24 mesi, il ministero precisa che devono essere presenti congiuntamente quattro condizioni: 1) l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera; 2) deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di durata ordinaria; 3) il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto; 4) il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
Per poterne fare richiesta, inoltre, occorre che sia preliminarmente sottoscritto uno specifico accordo, anche in sede sindacale, che indichi, tra l'altro, la spesa della proroga della Cigs. Per l'istanza il termine di presentazione è fissato a 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U del citato decreto. Pertanto, l’ultimo giorno utile è il 20 aprile prossimo. L'istanza andrà presentata via Pec, in bollo. Il trattamento d'integrazione salariale è autorizzato con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps. L'impresa è tenuta a pagare un contributo addizionale del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni di lavoro o impiegato con riduzione di orario di lavoro.
Proroga sgravio contributivo
Hanno diritto alla proroga della riduzione contributiva le imprese che, nel piano industriale, abbiano previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà. La riduzione è riconosciuta in misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per un periodo massimo di 24 mesi e relativamente all'unità produttiva interessata dal contratto di solidarietà. Anche in tal caso l'istanza va presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in G U. (cioè sempre entro il 20 aprile 2017), in bollo ed esclusivamente tramite Pec indicando, tra l'altro, il codice pratica dell'istanza d'integrazione salariale attribuito per il contratto di solidarietà, e già presentata con la procedura Cigs Online.
La commissione governativa
Presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituita una specifica commissione deputata a certificare l'ammssibilità delle domande di proroga presentate dalle imprese sia per la Cigs e sia per lo sgravio contributivo. Entrambe le misure saranno attribuite mediante adozione di specifico decreto, una volta espresso parere favorevole dalla predetta commissione. Per entrambe le misure il riconoscimento è vincolato alla disponibilità di risorse pubbliche pari, complessivamente, a 194 milioni di euro: 4 per il 2016, 90 per il 2017 e 100 per l’anno 2018.
Documenti: La circolare del Ministero del Lavoro 3/2017; Il decreto 98189/2016