Via libera alla riforma del Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS). Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto Interministeriale che adegua dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Fondo alla luce della riforma degli Ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022.
Tra gli interventi più significativi spicca l’estensione dell’ambito di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (e non più 5), e non destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali.
I destinatari
A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano nel perimetro del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non coperte dalla CIGO e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Nella pratica viene meno il previgente limite dei 5 dipendenti al di sotto del quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godevano, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
I destinatari del FIS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
Le tutele
Dal 1° gennaio 2022 il Fondo garantisce l’Assegno di integrazione salariale (cd. «AIS») in luogo del precedente assegno di solidarietà e assegno ordinario. La prestazione copre le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa sia per la causali ordinarie che straordinarie con una diversa gradazione a seconda della dimensione dell’azienda: sino a cinque dipendenti spettano sino a 13 settimane in un biennio mobile; da sei a quindici dipendenti la prestazione raddoppia a 26 settimane in un biennio mobile. Oltre i quindici dipendenti il Fondo continuerà ad erogare solo la tutela per le causali ordinarie perchè quelle straordinarie saranno garantite dalla CIGS. Che comunque continuerà a tutelare – a prescindere dal numero dei dipendenti – partiti politici e imprese del trasporto aereo.
Aliquote
La riforma opera anche una rimodulazione delle aliquote contributive: il contributo ordinario sale allo 0,50% per le imprese sino a cinque dipendenti e allo 0,80% per le imprese con un organico superiore. Nel 2022, tuttavia, il contributo è ridotto nelle misure esposte in tabella. Resta fermo il contributo addizionale del 4% sull’imponibile.
Dal 2025, a favore dei datori di lavoro con non più di 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%. La riduzione interesserà anche l’aliquota addizionale che scenderà, pertanto, dal 4% al 2,4%.