Anche ai giudici di pace spetta la Naspi

Martedì, 25 Marzo 2025
Dopo la norma interpretazione autentica contenuta nel dl n. 131/2024 in favore degli «esclusivisti», cioè di coloro che all’esito delle procedure valutative previste dal dlg n. 116/2017, abbiano optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie.

Naspi anche ai giudici di pace che abbiano optato per l’esclusività delle funzioni all’esito della stabilizzazione prevista dal dlgs n. 116/2017 e che, pertanto, sono iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 69/2025 in cui spiega un altro degli effetti dell’articolo 2 del dl n. 131/2024 con la quale l’Italia ha dovuto rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione Europea.

Magistrati onorari

I chiarimenti riguardano il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 che abbiano superato positivamente la procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 (espletata nell’arco dell’anno 2023) ed abbiano optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni. In tal caso gli interessati sono stati iscritti presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

A seguito dell’iscrizione al FPLD il datore di lavoro (cioè il Ministero della Giustizia) deve, pertanto, assoggettare gli emolumenti ad un prelievo IVS pari al 33% (23,81% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore) oltre al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% in presenza di retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile. Con norma di interpretazione autentica (articolo 2 del dl n. 131/2024) il legislatore ha stabilito che sono dovute anche le contribuzioni minori tra cui Naspi (1,31% + 0,30%), maternità (0,24%) e malattia (2,44%). E quindi agli assicurati spettano anche le relative tutele.  

L’obbligo contributivo

In merito all’insorgenza dei predetti obblighi contributivi l’Inps precisa che decorrono «dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo ad esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023».

Da questa data, in sostanza, i compensi corrisposti ai magistrati onorari esclusivisti, tenuto fermo l’obbligo di contribuzione al FPLD ai fini IVS, devono essere assoggettati anche all’obbligo di contribuzione in relazione alle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria (NASpI), con l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD. Con la stessa decorrenza consegue anche l’ampliamento della tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

Naspi

In merito alla Naspi l'Inps conferma che le condizioni, la misura, la durata e le modalità di accesso sono le stesse dei dipendenti del settore privato. In particolare:

  1. al momento della presentazione della domanda, occorre trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria;
  2. occorre la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio anteriore l’inizio del periodo di disoccupazione (nel rispetto del minimale annuo);
  3. per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2025 nell’ipotesi sia intervenuta una cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti l’evento per il quale si chiede la prestazione, occorre verificare la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi.

Domande

La domanda di Naspi si presenta tramite il portale istituzionale dell’Inps (Spid di secondo livello, CIE o CNS) oppure tramite gli istituti di patronato. Per quanto riguarda le tempistiche l’Inps precisa che se la disoccupazione involontaria si è realizzata prima del 25 marzo 2025, data di pubblicazione della Circolare, la domanda può essere presentata sino al 1° giugno 2025, cioè decorsi 68 giorni dalla pubblicazione della Circolare. In caso contrario i 68 giorni decorrono secondo le regole ordinarie, cioè dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Documenti: Circolare Inps 69/2025

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