Il contributo addizionale trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa la cassa integrazione in deroga. Lo ribadisce l’INPS nella circolare n. 69/2022 in cui riepiloga, tra l’altro, le indicazioni operative in merito al trattamento di cassa integrazione in deroga riconosciuto dall’articolo 1, co. 286-288 della legge n. 178/2020 in favore delle situazioni di crisi aziendale incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni (Circ. Inps 179/2021).
Cassa in deroga
La disposizione da ultimo richiamata ha consentito l'impiego dei fondi stanziati tra il 2014 ed il 2016 e non utilizzati dalle Regioni per gli interventi di politiche attive del lavoro (oltre 322 milioni di euro secondo la quantificazione contenute nel decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021) anche per il finanziamento di nuove prestazioni di CIGD nel 2021 entro un massimo di 12 mesi, anche non continuativi, nel limite massimo di 10 milioni di euro (limite complessivamente inteso per tutte le regioni).
Il beneficio può essere riconosciuto unicamente ai soggetti già fruitori in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale (e non anche a chi vi accede per la prima volta) e all'ulteriore condizione che le aziende non abbiano fatto ricorso alla CIGD con causale COVID-19 (in quanto l’ambito di applicazione è circoscritto alle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni). Ai fini della concessione del beneficio è necessario, inoltre, che sia stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.
Contributo addizionale
L’Inps coglie l’occasione per ribadire le indicazioni già impartite dal Ministero del Lavoro (Circ. n. 4/2016) secondo cui anche i datori che fanno ricorso alla cassa in deroga sono tenuti al versamento del cd. «contributo addizionale». Ne consegue che sono interessati anche i datori che presentano domanda di integrazione salariale in deroga ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. Base di calcolo è la retribuzione che sarebbe spettata per ore di lavoro non prestate (la cd. «retribuzione persa»). Si tratta, in particolare, di percentuali graduate in funzione della durata dei periodi utilizzati, ovvero:
- 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 % oltre il limite delle 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 % oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Pagamento diretto
L’Inps spiega, infine, che per la cassa in deroga prevista dall’articolo 1, co. 286-288 della legge n. 178/2020 è possibile solo il pagamento diretto al lavoratore da parte dell’Inps.
Di conseguenza il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento all'INPS entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, la prestazione e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Documenti: Circolare Inps 69/2022