Cassa in Deroga, Via libera alla proroga per il 2021

Valerio Damiani Venerdì, 26 Novembre 2021
L'Inps diffonde le istruzioni per l'inoltro dei decreti di concessione da parte delle Regioni. Ok alla proroga di ulteriori 12 mesi della cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) nel 2021.

Ok alla proroga nel 2021 della Cassa in Deroga autorizzata dalle Regioni e Province Autonome sulla base dei fondi stanziati tra il 2014 ed il 2016 e non utilizzati per gli interventi di politiche attive del lavoro. Lo stabilisce la Circolare Inps n. 179/2021 in cui spiega che il trattamento non può essere superiore a dodici mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021.

Cassa In Deroga 2021

La legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) ha consentito l'impiego dei fondi stanziati tra il 2014 ed il 2016 e non utilizzati dalle Regioni per gli interventi di politiche attive del lavoro (oltre 322 milioni di euro secondo la quantificazione contenute nel decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021) anche per il finanziamento di nuove prestazioni di CIGD nel 2021 entro un massimo di 12 mesi, anche non continuativi, nel limite massimo di 10 milioni di euro (limite complessivamente inteso per tutte le regioni).

Il beneficio può essere riconosciuto unicamente ai soggetti già fruitori in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale (e non anche a chi vi accede per la prima volta) e all'ulteriore condizione che le aziende non abbiano fatto ricorso alla CIGD con causale COVID-19 (in quanto l’ambito di applicazione è circoscritto alle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni). Ai fini della concessione del beneficio è necessario, inoltre, che sia stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.

Modalità

Come di consueto la misura è subordinata alla preventiva approvazione dell'INPS in merito alla capienza delle risorse disponibili. A tal fine le Regioni dovranno chiedere all'INPS la preventiva verifica della disponibilità finanziaria indicando i datori di lavoro ed i lavoratori beneficiari, i periodi temporali dell'intervento di integrazione salariale e la stima del costo previsto.

Se l'Istituto darà il disco verde le regioni potranno adottare entro il 31 dicembre 2021 il decreto concessorio da trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), all'INPS. A tal fine, le Regioni/Province autonome dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”.

Pagamento Diretto

Il trattamento di CIGD verrà pagato direttamente dall'INPS al lavoratore. Il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale all'INPS entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si rammenta che il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021.

Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa (90gg); nè il pagamento del contributo addizionale, né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento (10, 30 e 40%) in caso di proroghe successive alla prima.

Documenti: Circolare Inps 179/2021

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