"Sono davvero soddisfatto - ha affermato l'ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti - con l'avvio definitivo dell'assegno di ricollocazione, strumento essenziale per dare concreta attuazione alle politiche attive, aiutiamo le persone a trovare un lavoro: tutte le nostre politiche sono state finalizzate a questo obiettivo, non a offrire un sostegno assistenzialistico". "In questo modo si completano le misure previste dal Jobs Act - ha dichiarato il presidente dell'ANPAL, Maurizio Del Conte - e si vedono, quindi, i frutti del lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, vale a dire dalla nascita dell'Agenzia a oggi, un lavoro pioneristico per molti aspetti, che abbiamo portato avanti insieme al Ministero del Lavoro e in forte sinergia con le Regioni".
L'assegno di ricollocazione serve ad aiutare i disoccupati a ricollocarsi nel mondo del lavoro e può essere richiesto dai beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi. Punto cardine del Jobs Act approvato dal Governo Renzi nel 2015 l'ADR in futuro sarà esteso anche ai beneficiari del ReI, il reddito di inclusione, e ai lavoratori con accordi di ricollocazione stipulati all'esito di accordi di gestione delle eccedenze occupazionali tra imprese e sindacati di cui all’articolo 24- bis del decreto legislativo n. 148/2015.
La somma di denaro messa a disposizione può essere utilizzata presso un Centro per l'Impiego o un'Agenzia per il lavoro accreditata, che assegnerà un tutor al disoccupato, per essere affiancato in un programma personalizzato di ricerca intensiva di un nuovo impiego. L'importo dell'assegno - da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5mila euro, a seconda del tipo di contratto e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato - viene riconosciuto all'ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro. Il voucher è pienamente compatibile con la Naspi; il beneficiario, pertanto, continuerà a percepire il sussidio contro la disoccupazione durante il periodo di assistenza alla ricerca intensiva al lavoro. C'è solo una causa di decadenza specifica: una volta chiesto l'ADR il disoccupato lo deve spendere entro due mesi dalla data del suo rilascio. Se non lo fa decade dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.